Quale trattamento fiscale per i carried interest?

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I carried interest, intesi come strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, costituiscono una forma di incentivo piuttosto diffusa. Una formula che può accrescerne ulteriormente il vantaggio se accompagnata da una fiscalità favorevole

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Il trattamento fiscale dei carried interest suscita un interesse particolare non solo per manager oltrefrontiera che intendono trasferire in Italia la loro residenza beneficiando dei regimi di favore previsti, ma anche per manager residenti che possono cogliere i vantaggi connessi alla qualificazione reddituale di tali proventi. L’art. 60 del dl 50/2017 ha introdotto un’agevolazione fiscale relativa ai carried interest, in base alla quale, al ricorrere di determinati requisiti, questi vengono qualificati ope legis come redditi di capitale e non come redditi di lavoro dipendente o assimilati, configurandosi come una forma di remunerazione per la partecipazione al capitale di rischio.
È chiara la differenza tra le due fattispecie: i primi – redditi di capitale – scontano una imposizione sostitutiva con aliquota pari al 26%, mentre i secondi – redditi di lavoro dipendente – scontano la tassazione progressiva Irpef con aliquota massima del 43%, cui si aggiungono addizionali regionali e comunali, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali.

In breve, affinché possa operare la presunzione è richiesto che: i) le partecipazioni siano detenute in società o enti con cui il manager intrattiene un rapporto lavorativo, residenti in Italia o in Stati white list; (ii) l’investimento della generalità dei manager sia almeno pari all’1% degli investimenti complessivi; (iii) i proventi dei carried interest siano postergati rispetto sia alla restituzione ai soci/sottoscrittori del capitale investito sia al pagamento del rendimento minimo previsto; (iv) i titoli siano detenuti per almeno 5 anni. Come ha avuto modo di dimostrare l’Agenzia delle entrate con le risposte, spesso contraddittorie, ai recenti interpelli, la mancanza di uno o più di questi requisiti non determina tuttavia l’automatico assoggettamento dei proventi a tassazione progressiva, ma unicamente la verifica concreta e puntuale della loro natura. Ciò che in particolare ha tenuto in considerazione l’Agenzia delle entrate per orientare la propria decisione è stata la sussistenza di un allineamento di interessi e rischi tra management e investitori.

Fiscalmente occorre poi distinguere il momento dell’assegnazione del titolo partecipativo da quello dell’erogazione dei carried interest. Infatti, seguendo il principio di cassa, l’attribuzione ai manager dei titoli genera sempre reddito di lavoro dipendente, mentre il successivo rendimento dei carried interest può generare, come visto, reddito di capitale. Al momento dell’assegnazione, inoltre, è utile ricordare che il valore di riferimento non comprende il carried interest potenziale.

In tale contesto emerge anche l’ulteriore convenienza che i manager neo-residenti in Italia possono trarre dalla normativa italiana e non solo per la disciplina ex art 24 bis Tuir riguardante la tassazione forfetaria sostitutiva di 100mila euro annui, ma pure per i lavoratori impatriati che portano al loro seguito carried interest già assegnati all’estero prima del trasferimento di residenza che, soprattutto laddove siano qualificabili come redditi di lavoro dipendente, amplificano il beneficio connesso all’adozione del regime speciale.


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di Mara Palacino

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