Nell’ipotesi di trasferimento del diritto di brevetto per causa di morte, la cessione avverrà secondo le regole ordinarie in tema di successione mortis causa e gli eredi dovranno prendere degli accorgimenti anche in punto di dichiarazione dei redditi
Nel caso di cessione del brevetto per donazione, sarà necessario redigere l’atto di trasferimento per atto pubblico con l’intervento di un notaio
Le invenzioni e le opere dell’ingegno sono tutelate nel nostro ordinamento giuridico alla stregua di veri e propri beni, mediante lo strumento giuridico del brevetto; a mezzo del quale è possibile conferire a chi ha la paternità di un’invenzione il monopolio temporaneo di sfruttamento della stessa.
Il diritto di utilizzare in modo esclusivo l’invenzione sorge al rilascio del brevetto da parte dell’Uibm (Ufficio italiano brevetti e marchi), a fronte di una procedura multifase che prevede: il deposito della domanda di brevetto, l’esame della domanda da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l’accoglimento o il rigetto della stessa.
Ebbene, una volta ottenuto il brevetto, è importante comprendere in che modo e in che termini i diritti patrimoniali (e morali) relativi all’invenzione brevettata possono essere trasferiti a favore di eredi o familiari.
Sul punto è bene sin da subito chiarire che tutti i diritti patrimoniali relativi all’invenzione brevettata possono essere oggetto di trasferimento mediante atto tra vivi o mortis causa.
Nel primo caso, la cessione del brevetto si realizza tramite la stipula di un atto in grado di produrre un effetto traslativo: con detto atto il titolare del diritto cede ad un altro soggetto il brevetto, spogliandosene. In questi termini, la cessione avviene mediante la stipula di un contratto di vendita, permuta, donazione, atto di conferimento in società. La cessione del brevetto seguirà la disciplina prevista per la fattispecie di contratto prescelta.
Nel caso di donazione sarà necessario redigere l’atto di trasferimento (cessione a titolo gratuito) per atto pubblico con l’intervento di un notaio, specificando all’interno dello stesso atto il valore del brevetto.
Nel secondo caso, nell’ipotesi di trasferibilità del diritto di brevetto per causa di morte, la cessione avverrà secondo le regole ordinarie in tema di successione mortis causa. La concessione del brevetto dà origine a diritti esclusivi, sia di natura morale (diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione), non trasmissibili e con effetti ereditari, che di natura patrimoniale: alienabili e trasmissibili.
Agli eredi del de cuius spetta anche il diritto a fruire del cd. equo premio.
Stante il fatto che l’equo premio rappresenta un’indennità straordinaria riconosciuta dall’azienda a favore del proprio dipendente che abbia dato vita ad una soluzione inventiva durante il rapporto di lavoro (da solo e con i macchinari aziendali o in gruppo con altri dipendenti), gli eredi per beneficiare dell’equo premio dovranno premunirsi di tutti i documenti comprovanti il contributo apportato dal de cuius (in vita) per il raggiungimento dell’invenzione.
Infine, è bene notare che in dichiarazione vanno indicate nel rigo RL13 i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari).

