Prima casa: agevolazioni anche con casa all’estero?

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L’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza sul concetto di prima casa e sulle agevolazioni fiscali a essa collegate. Ha anche chiarito il caso in cui un cittadino italiano acquisti una casa all’estero: potrà beneficiare dei benefici prima casa?

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E’ importante tenere presente che il paese dove si sceglie di prendere casa abbia legami fiscali con l’Italia: dunque che ci siano convenzioni in essere tra i due paesi

Nel caso specifico di Italia – Svizzera, si può verificare se un immobile acquistato nella Confederazione è a uso effettivo prima casa oppure no

Il contribuente italiano perde i benefici fiscali legati all’acquisto della prima casa, se ne acquista una seconda anche all’estero e diventa la sua dimora primaria. A deciderlo è stata l’Agenzia delle entrate con la risposta n.65 del 2020.
In questa risposta l’Amministrazione fiscale ha fornito dei chiarimenti. E dunque, le agevolazioni per l’acquisto con i benefici “prima casa” stabiliscono che in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di prima casa (prima che siano passati 5 anni dalla data di acquisto) sono dovute le imposte di registro, quella ipotecaria nella misura ordinaria e una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.

Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro l’anno, provveda all’acquisto di un altro immobile da adibire a prima casa. A tutto ciò si aggiunge che con la circolare n.31/E del 2010 è stato chiarito come la decadenza del beneficio prima casa esclusa anche nel caso in cui venga acquistato, entro un anno, un immobile sito all’estero, se ci sono gli strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare se l’immobile acquisto è usato veramente come prima casa.

Nel caso specifico che ha portato l’Agenzia delle entrate ha formulare una risposta nel merito, un cittadino italiano, residente in Svizzera aveva venduto un’abitazione acquistata con i benefici della prima casa, decorso il termine dei cinque anni. Volendo comprare un’altra casa e usarla come dimora principale ha chiesto all’Agenzia delle entrate conferma che ci fossero strumenti di cooperazione amministrativa tra Italia e Svizzera, che consentissero di verificare che l’immobile fosse stato veramente adibito a prima casa.

La risposta è stata positiva, dato che tra Italia e Svizzera esiste una convenzione contro le doppie imposte sul reddito e sul patrimonio attivabile anche ai fini dei benefici in questione. E dunque significa che questo controllo, richiesto dal contribuente è possibile.


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di Giorgia Pacione Di Bello

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