La pianificazione della ricchezza ai tempi del coronavirus

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Se già era importante prima dell’esplosione del coronavirus, la crisi da covid 19 ha fatto emergere ancora di più l’importanza del processo di pianificazione patrimoniale

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La crisi da covid 19 è eccezionale e il suo impatto sulla pianificazione della ricchezza è tanto grande quanto lo è sulla nostra vita quotidiana. In generale, le situazioni di crisi tendono ad aumentare la probabilità dei rischi e spesso amplificano la portata delle loro conseguenze.
Il patrimonio personale, soprattutto in tempi di crisi, è soggetto a molti tipi di rischi, quali la confisca, quelli legati alla reputazione personale e imprenditoriale, la svalutazione, la doppia imposizione fiscale, la fuga di informazioni, il furto, i disordini politici, l’inflazione, la mancanza di certezza del diritto, gli scambi di informazioni, le cause legali, gli attacchi da parte di terzi, le questioni di eredità e voracità fiscale da parte degli Stati.

A seconda del tipo di beni e soprattutto del paese di residenza del proprietario e del paese ove si detengono questi beni, alcuni di questi rischi saranno più evidenti di altri. Questo è uno dei motivi per cui la pianificazione patrimoniale è una questione molto personale che richiede un servizio “tailor made, il che significa che la stessa struttura fiduciaria può essere molto efficiente per una certa famiglia e una cattiva scelta per un’altra.

Si tratta, pertanto, di un campo molto dinamico e la necessità di essere aggiornati è fondamentale: soluzioni efficienti pre-covid 19 possono non essere appropriate oggi. Attraverso un’efficiente pianificazione patrimoniale, l’impatto di alcuni di questi rischi può essere evitato o almeno mitigato; da qui la sua crescente importanza.

L’esperienza di questo periodo dimostra che le famiglie più facoltose (Hnwi) sono state le prime ad adattare il loro comportamento a questa situazione attuale e da un punto di vista strettamente finanziario, il processo decisionale in questo tipo di famiglie si è concentrato riequilibrando i portafogli d’investimento, sfruttando le opportunità di investimento e preservando i beni a lungo termine.

Dal punto di vista della pianificazione patrimoniale e fiscale, queste famiglie hanno sfruttato questa opportunità per trasferire il patrimonio alle generazioni successive o alle strutture fiduciarie, hanno rivisto e aggiornato le loro strutture fiduciarie e hanno lavorato su questioni in sospeso come i protocolli familiari e la pianificazione della successione aziendale.

Tenuto conto che non tutti gli strumenti di pianificazione patrimoniale sono disponibili per tutte le persone per diversi motivi (come avviene per qualsiasi altro bene o servizio, come ad esempio l’utilizzo del trust), la pianificazione può essere effettuata non solo attraverso l’istituzione di vari tipi di veicoli legali, quali ad esempio l’istituzione di società semplici, ma anche basandosi sull’acquisizione sia di nuove attività finanziarie sia nell’investire in beni non finanziari, quali immobili, gioielli, auto d’epoca, opere d’arte e criptovalute.

Naturalmente, ci sono momenti in cui l’obiettivo principale è quello di cercare una maggiore certezza del diritto o affrontare questioni di eredità o di protezione del patrimonio.  In questi casi, la pianificazione patrimoniale richiederà necessariamente la creazione di una o più strutture giuridiche.

Con riferimento, ad esempio, alla maggiore certezza del diritto preme evidenziare come nell’ultima ordinanza n.10256, 29 maggio 2020 la Suprema Corte abbia ribadito il nuovo orientamento (già presente nelle decisioni n. 21614/2016, 1131/2019 e 11401/2019 e contrario al vecchio orientamento preso dalle decisioni n. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015, 5322/2015 e 4482/2016), che all’atto di dotazione di un trust non si applica l’imposta di donazione ma l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro e nel caso in cui l’atto di dotazione del trust abbia a oggetto beni immobili, anche le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro cadauna, qualsiasi sia la struttura e qualsiasi sia lo scopo del trust. Ad onore del vero, ahimè preme anche evidenziare come l’Agenzia delle Entrate non abbia preso ancora atto di questo nuovo indirizzo della Suprema Corte continuando a ignorarlo.


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di Sergio Sirabella

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Dottore commercialista, revisore legale, Adv. LL.M, Tep, academician della Tiaetl. Le sue aree
di specializzazione comprendono: la tassazione delle operazioni di M&A e di riorganizzazione
aziendale nazionale e internazionale, la tassazione degli strumenti finanziari e delle operazioni
di finanza strutturata, la tassazione e la pianificazione dei patrimoni degli Hnwi, trust e
fondazioni, la tassazione degli immobili, il transfer pricing e la fiscalità internazionale ed
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