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Il lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, può chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione
La ricongiunzione è onerosa e come tale comporta un costo per il professionista che intende avvalersene
In questi termini, a nulla rileva il fatto che (come sostenuto dall’Inps nella controversia in esame) la Gestione separata consiste in un fondo pensione che eroga l’assegno calcolato con il metodo contributivo, mentre la cassa privata prevede altro metodo.
Ciò chiarito, il libero professionista che ha versato contributi presso differenti gestioni previdenziali e intende unificarli per ottenere un’unica pensione, potrà seguire tre strade cumulo, totalizzazione e ricongiunzione.
In particolare, quest’ultima – che per i liberi professionisti trova cornice normativa ai sensi della L. 5 marzo 1990, n. 45 –, permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica.
La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa. Come avverte l’Inps, nel caso dei liberi professionisti, la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa.
Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi e hanno diritto a questo tipo di ricongiunzione: gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici in qualsiasi momento dell’attività lavorativa; i liberi professionisti che vogliano ricongiungere nella propria gestione previdenziale i periodi assicurativi riconosciuti presso la Gestione Dipendenti Pubblici; i superstiti di queste due categorie entro due anni dalla data di morte dell’iscritto o del libero professionista, se avvenuta dopo il 9 marzo 1990.

