Pensioni estere: la flat tax si estende anche alle plusvalenze

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La flat tax per i pensionati esteri si estende anche ai dividendi percepiti in relazione alla partecipazione posseduta nelle società estere

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Il regime di favore rimane valido per i nove periodi d’imposta successivi a quello in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale

Nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva del 7% rientrano gli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari detenuti presso banche estere

Molti Stati, negli ultimi decenni, nell’ambito di una più ampia strategia finanziaria, con il fine di aumentare la domanda interna di consumi e contribuire con maggiori entrate fiscali allo sviluppo economico, culturale e scientifico del Paese, hanno deciso di adottare misure favorevoli per imprese straniere e individui esteri che decidono di stabilirsi nel territorio.
In particolare, l’Italia, al pari di altri Paesi dell’Unione europea, ha introdotto regimi fiscali vantaggiosi per attrarre capitale umano, dunque persone fisiche facoltose o detentrici di know how o, ancora, intenzionate ad investire.
Tra le diverse agevolazioni – agevolazioni fiscali per ricercatori e docenti, agevolazioni per lavoratori impatriati, per gli sportivi professionisti, per i neo-residenti – menzione fa fatta a quella rivolta ai titolari di una pensione da fonte estera.

Il cd. regime dei pensionati, introdotto con la legge di Bilancio 2019 è disciplinato ai sensi dell’art. 24-ter del Tuir, a mente del quale i contribuenti che percepiscono redditi da pensione estera che sono intenzionati a trasferirsi in Italia possono beneficiare di un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 7%.

Ai fini dell’applicazione del regime in commento, detti soggetti devono essere stati residenti all’estero per almeno i cinque periodi di imposta precedenti alla richiesta di applicazione del regime e devono trasferire la propria residenza fiscale in Italia presso un comune con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, se situato in una delle Regioni del Sud Italia o, ancora, in un comune di 3.000 abitanti se situato in una delle zone colpite dagli eventi sismici. Il regime di favore rimane valido per nove periodi d’imposta successivi al periodo in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale.

E invero, stando al parere reso dall’Agenzia dell’entrante, nella risposta ad interpello n. 766/2021, la flat tax del 7% per i pensionati esteri si applica anche sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di lingotti d’oro o materiali preziosi detenuti in banche estere.

Come avverte l’Agenzia, i titolari di pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno possono optare per l’assoggettamento all’aliquota del 7% dei redditi prodotti all’estero di qualunque categoria.

In questi termini rientrano nel perimetro applicativo dell’articolo 24-ter del Tuir, dunque nella flat tax, gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al neo residente (soggetto che trasferisce la residenza in Italia) da soggetti esteri o le plusvalenze rinvenienti da depositi o conti correnti di metalli preziosi o, ancora, quelle che il beneficiario realizza a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere, negoziate in mercati regolamentati.

Come avverte l’Agenzia riferendosi al caso sottoposto dall’istante, in ragione del fatto che il regime di imposizione sostitutiva di cui all’art. 24-ter del Tuir riguarda i “redditi di qualunque categoria” prodotti all’estero, si deve ritenere che rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche gli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari detenuti presso le banche estere, nonché eventuali plusvalenze che si dovessero generare dalla cessione dei lingotti d’oro, detenuti nelle cassette di sicurezza presso banche estere.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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