Oicr: quando si applica l’esenzione?

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L’esenzione è applicabile a quegli organismi di diritto estero che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, presentino le stesse finalità di investimento dei fondi pensione e degli Oicr italiani

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Al ricorrere di alcune condizioni, ai proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, si rende applicabile il regime di esenzione da ritenuta

Un Oicr deve caratterizzarsi da una pluralità di sottoscrittori, a meno che l’unico detentore non rappresenti una pluralità di interessi

Con una recente risposta a interpello, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da Oicr, rendendo sul punto chiarimenti in merito al regime di esenzione.

L’esenzione sui proventi derivanti la partecipazione in fondi immobiliari

Come messo in evidenza dall’Agenzia delle entrate, l’articolo 7, comma 3, d.l. 351/2001, prevede che la ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori che garantiscono un adeguato scambio di informazioni e inseriti nell’elenco dei Paesi c.d. White list; nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato

Più in particolare, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, i fondi pensione e gli Oicr esteri devono integrare i requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, avere finalità di investimento ed essere sottoposti a vigilanza tanto sul fondo quanto sul soggetto incaricato della gestione dello stesso

Il regime di esenzione può trovare applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche nel caso in cui l’investimento sia effettuato da veicoli di natura societaria interamente posseduti da fondi pensione ed Oicr vigilati, nonché da fondi sovrani, a condizione che tali veicoli siano residenti o stabiliti Paesi white list.

Definizione e caratteristiche di un Oicr

Per Oicr si intende quell’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell’Oicr, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

A partire da questa definizione, si desume che è caratteristica imprescindibile dell’Oicr 

  • la funzione economica, vale a dire la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori
  • l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all’influenza dei partecipanti un fondo
  • una pluralità di sottoscrittori, a meno che l’unico detentore non rappresenti una pluralità di interessi così da raffigurare una gestione collettiva
  • avere una politica di investimento, la quale deve essere parte essenziale e imprescindibile del regolamento del fondo ed è, quindi, necessariamente predeterminata alla esecuzione degli investimenti stessi

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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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