Nuovi fatti rilevanti: ok al 2 accertamento

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L’Agenzia delle entrate può dare il via ad un secondo accertamento nei confronti del contribuente se scopre a posteriori dei nuovi elementi che fanno riaprire la questione

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La Corte di cassazione ha sottolineato come i nuovi elementi che possono far riaprire il caso non devono essere interpretati in senso restrittivo. Gli elementi non devono infatti essere solo di natura reddituale

Nel caso in questione il nuovo elemento era stato fornito proprio involontariamente dal contribuente e usato a suo vantaggio dall’Agenzia delle entrate

Se emergono elementi fattuali, probatori rilevanti di cui l’Amministrazione fiscale non era a conoscenza al momento dell’emissione dell’avviso originario allora è legittimo un accertamento integrativo. A deciderlo è stata la Corte di cassazione con l’ordinanza numero 10160 del 28 maggio 2020. Con questa ha dunque chiarito i presupposti secondo i quali l’Agenzia delle entrate può procedere ad un accertamento integrativo.

Il caso

Nel caso in esame l’Amministrazione fiscale aveva notificato un avviso di accertamento ad un contribuente dato che questo non aveva dichiarato delle somme percepite a titolo di canoni, dal soggetto a cui aveva sublocato una parte dell’immobile per uso professionale. Il contribuente ricevuto l’atto procede con un ricorso sostenendo che le somme che l’Agenzia delle entrate gli contestata erano già state oggetto di un precedente accertamento e che comunque non potevano essere considerati come maggiori redditi dato che gli importi erano stati riversati al proprietario dell’immobile. L’Amministrazione fiscale costituendosi in giudizio riconosceva che non le era dovuta la maggior imposta richiesta con il precedente avviso. E infatti dichiarava di aver provveduto allo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo a seguito del primo accertamento. I giudici di secondo grado osservano infatti che l’Agenzia delle entrante aveva provveduto allo sgravio degli importi e che il contribuente non aveva prodotto una copia del modello Unico, dal quale si poteva verificare se tra le somme in questione non costituivano veramente del reddito tassabile oppure no. Il contribuente infine ricorre in cassazione sostenendo che il reddito derivante dal contratto di sublocazione era già noto quando era stato emesso il primo accertamento e che gli elementi  “nuovi” dell’Agenzia delle entrate erano tutti previsti e dunque contenuti nel contratto. E dunque l’Amministrazione avrebbe dato il via ad un secondo accertamento senza elementi di novità.

La decisione

I giudici sottolineano come  la scoperta di nuovi elementi richiesti per l’emissione di un accertamento integrativo non possono essere interpretati in modo restrittivo se l’Agenzia delle entrate (in questo caso) è venuta a conoscenza di elementi fattuali,  rilevanti, di cui non era a conoscenza al momento dell’emissione dell’originario avviso.

Nel caso in esame, invece, evidenzia i giudice, l’ufficio aveva già emesso l’avviso di accertamento per contestato al contribuente un maggior reddito di fabbricati, sul presupposto, errato, che egli fosse percettore di redditi di locazione non dichiarati. Solo successivamente, all’esito dell’esame della documentazione presentata dallo stesso contribuente per ottenere l’annullamento dell’accertamento, si era scoperto che le somme venivano  percepite solo a titolo di canoni di sublocazione.
L’Amministrazione finanziaria, solo in sede di autotutela era dunque venuta a conoscenza del contratto di sublocazione. E questo per la Corte suprema, rappresentava sicuramente un elemento nuovo sopravvenuto, idoneo a giustificare l’emissione dell’avviso di accertamento integrativo.

 


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di Giorgia Pacione Di Bello

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