Monitoraggio fiscale su conti esteri: l’Agenzia alza la guardia

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I movimenti in contanti e in valuta virtuale dovranno essere trasmessi per operazioni da 5.000 euro e non più 15.000

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Il 15 giugno è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto sulle semplificazioni fiscali

L’Agenzia delle entrate alza la guardia sul monitoraggio fiscale dei conti esteri

Si abbassa la soglia di tolleranza a partire dalla quale, in
capo al contribuente, correrà l’obbligo di fornire comunicazione all’Agenzia
delle entrate circa i movimenti su conti esteri.

Più nel dettaglio, infatti, come risulta dal testo dell’art.
16 del Decreto Semplificazioni
, che modifica l’articolo 1 del decreto legge
167/1990, rubricato «Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari
e altri operatori
», i dati relativi a movimenti in contanti e in valuta virtuale dovranno
essere comunicati per operazioni da 5.000 euro.

Intermediari bancari e finanziari, operatori finanziari e non che a vario titolo intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia i dati delle operazioni effettuate (anche in valuta virtuale) per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, di importo pari o superiore a 5.000 euro, alle operazioni eseguite.

In questi termini, per le comunicazioni effettuate nel 2021, ai soggetti coinvolti dalla nuova disciplina sarà richiesto di rendicontare le operazioni in contanti e criptovalute per una soglia più bassa di quella fino ad adesso prevista, vale a dire 15 mila euro. 

La soglia, come anticipato, è ora fissata a 5.000 euro.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto dal testo prima della modifica in commento, non si dovranno più comunicare le operazioni frazionate.

Soggetti coinvolti

Le operazioni interessate dalla modifica sono quelle che
involgono transazioni con persone fisiche, enti non commerciali, società
semplici e associazioni equiparate.

Operazioni oggetto di monitoraggio

Le operazioni oggetto di monitoraggio sono: assegni bancari
e postali, assegni circolari e altri assegni assimilabili o
equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di
credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze
di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire,
movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi. 

In buona sostanza, il Dl semplificazioni fissando a 5.000 euro il tetto sopra il quale sorge l’obbligo di segnalare al fisco i movimenti in denaro, inasprisce gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale. Che devono intendersi validi anche per le operazioni in criptovalute, eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti
non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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