Monitoraggio fiscale spagnolo bocciato dalla Corte di Giustizia

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La Corte Ue ha ritenuto la normativa spagnola sul monitoraggio fiscale, equipollente a quella prevista in Italia in ipotesi di mancata presentazione del quadro Rw, non conforme al diritto unionale. Ecco perché. Quali i riflessi sul sistema italiano?

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L’obiettivo di assicurare efficacia ai controlli fiscali e contrastare l’evasione e l’elusione fiscale non giustifica gli Stati membri all’introduzione di sanzionatorie sproporzionate a garantire la libera circolazione dei capitali. Queste, in sintesi, le ragioni alla base della sentenza del 27 gennaio 2022, causa C-788/19 con cui la Corte Ue ha ritenuto la normativa spagnola sul monitoraggio fiscale, equipollente a quella prevista in Italia in ipotesi di mancata presentazione del quadro Rw, non conforme al diritto unionale.

Il caso

La Corte di Giustizia era stata chiamata a esaminare la normativa fiscale spagnola che impone la presentazione del cosiddetto “modello 720”. L’analisi è stata incentrata sugli obblighi dichiarativi in relazione a conti, titoli, beni immobili (e diritti su beni immobili) localizzati all’estero, al cui inadempimento sono riconnesse conseguenze particolarmente gravose. L’ordinamento spagnolo espone gli spagnoli, in caso di omessa, infedele o tardiva dichiarazione di beni e diritti detenuti all’estero, all’accertamento della natura reddituale del valore di tali beni, ancorché acquistati in un periodo di imposta già prescritto. Tali soggetti soggiacciono, inoltre, all’irrogazione automatica di una sanzione proporzionale (fissata nella misura del 150%) nonché all’applicazione cumulativa di sanzioni forfettarie specifiche più rigorose rispetto a quelle previste dal regime sanzionatorio generale per infrazioni simili.

Sentenza del 27 gennaio 2022, C-788/19
La Corte di Giustizia ha ritenuto la normativa spagnola illegittima sul monitoraggio fiscale, in quanto contrastante alla libera movimentazione dei capitali.
Al riguardo, la Corte ha ritenuto gli obblighi imposti dalla normativa spagnola, unitamente alle sanzioni collegate all’inosservanza degli stessi, ingiustificatamente sproporzionati rispetto a quelli previsti in relazione ai beni situati in Spagna.
Una normativa di questo tipo istituisce, ad opinione della Corte, una disparità di trattamento tra i residenti in Spagna, a seconda del luogo di localizzazione dei loro attivi, profilandosi, nel concreto, idonea a dissuadere, impedire o limitare le possibilità degli investitori residenti in Spagna di investire in altri Stati membri.

Pertanto, pur riconoscendone la funzionalità a garantire l’efficacia dei controlli fiscali e contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, la Corte ha valutato le norme sul monitoraggio fiscale non proporzionate.
In particolare, la sproporzione sarebbe da ravvisarsi in talune conseguenze riconnesse all’inadempimento o all’adempimento inesatto o tardivo degli obblighi in parola, ovvero:

  • nell’assoggettamento a imposta dei redditi non dichiarati senza possibilità di beneficiare della prescrizione;
  • nella sanzione proporzionale pari del 150% dell’imposta (calcolata sulle somme corrispondenti al valore dei beni e dei diritti non dichiarati), peraltro, cumulabile con ulteriori sanzioni forfettarie;
  • nelle sanzioni forfettarie il cui importo non è commisurato alle sanzioni previste per infrazioni simili nel contesto nazionale e per il cui importo complessivo non è previsto un limite massimo.

La Corte di Giustizia ha, quindi, concluso che il Regno di Spagna fosse venuto meno agli obblighi su di esso incombenti ai sensi dell’art. 63 Tfue (nonché dell’art. 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992) e ne ha disposto la condanna alle spese.

I principi espressi impongono alcune riflessioni sulla compatibilità comunitaria della omologa normativa italiana. Il sistema italiano, come noto, ricollega all’omessa indicazione nel quadro Rw delle attività detenute all’estero non solo sanzioni che oscillano tra i 3 e il 30% del valore delle stesse ma, altresì, l’operatività della cosiddetta presunzione di evasione prevista dall’art. 12 del Dl n. 78/2009. Tale previsione, da un lato, consente all’Amministrazione di presumere la natura reddituale e di recuperare a tassazione le attività in questione. Dall’altro, raddoppia i termini di accertamento e le sanzioni ordinariamente applicabili.

Un’impostazione di questo tipo, per il suo carattere fortemente afflittivo, dunque, potrebbe certamente prestare il fianco a censure analoghe a quelle rilevate nei confronti della normativa spagnola in quanto, potenzialmente, contraria al principio di libera circolazione dei capitali (cfr. sentenza del 15 febbraio 2017, causa C-317/15).


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di Giancarlo Marzo

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Fondatore dello studio Marzo Associati, classe ’82, esperto di fiscalità e, in particolare, di wealth
management. Dopo la laurea con lode presso l’Università degli studi di Bari e il master in Diritto tributario d’impresa alla Bocconi, ha conseguito l’abilitazione professionale nel 2012. È autore di numerosi contributi in manuali, quotidiani e riviste specialistiche, oltre che relatore in svariati
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