La lista Dubai attiva anche il fisco italiano

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La vendita alla Germania della lista di correntisti con depositi bancari nell’emirato accende i riflettori sui redditi detenuti all’estero e non dichiarati al fisco. Il Ministero delle finanze italiano si è detto interessato ai nomi. E i contribuenti corrono ai ripari

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La lista Dubai acquistata dalla Germania con i nomi dei correntisti internazionali che hanno detenuto conti correnti nell’emirato potrebbe includere anche soggetti fiscalmente residenti in Italia. Il Ministero delle finanze si è detto interessato ad acquisire i nominativi e i dati relativi ai cittadini italiani presenti nella lista al fine di verificare la regolarità degli adempimenti tributari. Verifiche che nel caso di omessa compilazione del quadro Rw della dichiarazione (quello relativo appunto alle attività detenute all’estero) potrebbe portare all’ accertamento delle imposte non dichiarate e alla contestazione delle sanzioni.
Guardando al recente passato, la lista Falciani consegnata alla Francia dall’ex funzionario della filiale di Ginevra di Hsbc conteneva un elenco di 100 mila correntisti e 20 mila società di cui 7 mila italiani, con depositi in Svizzera per circa 6,5 miliardi di euro. In quell’occasione i contribuenti italiani hanno potuto beneficiare della collaborazione volontaria internazionale (voluntary disclosure) con riduzione delle sanzioni e inibizione del raddoppio dei termini per l’accertamento. Molti di coloro i quali non vi hanno aderito hanno invece trasferito le attività finanziarie dalla Svizzera a Dubai continuando a non dichiararle in Italia. Ora potrebbero essere interessati dalla lista acquistata dalla Germania e che con ogni probabilità sarà condivisa con le autorità italiane nell’ambito degli strumenti di cooperazione internazionale.

Ma che valore probatorio può avere ai fini fiscali una tale lista?

La giurisprudenza che si è pronunciata sulla lista Falciani può dare qualche utile riferimento.
L’onere di giustificare l’incoerenza tra l’ammontare delle disponibilità nel paese estero a fiscalità privilegiata incombe sul contribuente stante la valenza presuntiva degli elementi desumibili dalla lista Falciani (Cass. 22 marzo 2021, n. 7957). Inoltre, l’amministrazione finanziaria, nel contrasto dell’evasione fiscale, può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o che siano stati acquisiti in violazione di un diritto del contribuente. Per questa ragione, i dati contenuti nella cosiddetta “lista Falciani” sono utilizzabili nell’accertamento tributario, e, salva prova contraria del contribuente, sono espressione di un elemento particolarmente significativo, essendo documenti interni a istituti di credito (Cass. 19446 del 18.09.2020).

In materia di accertamento fiscale, l’Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa tributaria anche in considerazione di un unico indizio, se grave, preciso e non smentito dal contribuente. E tale unico indizio può essere rappresentato dalle risultanze della lista Falciani che, da sole, possono giustificare il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati. Difatti, la non contestata presenza di disponibilità finanziarie sul conto corrente aperto dal contribuente presso un istituto bancario in un Paese a fiscalità privilegiata, lascia ritenere, seppure a livello presuntivo, che l’Amministrazione, mediante la raccolta dei dati emergenti dal conto bancario medesimo, abbia assolto al suo onere probatorio (Cass. 31085 del 28.112019).

E ancora, sono utilizzabili nell’accertamento e nel contenzioso con il contribuente i dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all’estero e ottenuti dal fisco italiano mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, senza che assuma rilievo l’eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e la violazione dei doveri di fedeltà verso l’istituto datore di lavoro e di riservatezza dei dati bancari, che non godono di copertura costituzionale e di tutela legale nei confronti del fisco medesimo. Spetta al giudice di merito, in caso di rilievi avanzati dall’Amministrazione, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse dal contribuente (Cass., n. 16951/2015; Cass., n. 32597/2019).

Principi questi che saranno utilizzabili anche con riferimento alla lista Dubai qualora dovessero aprirsi dei contenziosi tra i contribuenti italiani e l’agenzia delle entrate. Ciò in considerazione della verosimile affinità delle situazioni.

La condivisione della lista Dubai con le autorità italiane, in assenza di una forma di definizione agevolata come la precedente voluntary disclosure, potrebbe incentivare la regolarizzazione spontanea da parte di chi ha commesso le violazioni dichiarative. A tal fine soccorre il ravvedimento operoso che prevede una riduzione delle sanzioni rispetto a quelle ordinariamente applicabili. Per poter usufruire dell’istituto devono però non essere iniziate attività di accertamento nei confronti del contribuente.


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di Alessandro Montinari

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Specializzato in diritto tributario presso la Business School de Il Sole 24 ore e poi in diritto e fiscalità dell’arte, dal 2004 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano ed è abilitato alla difesa in Corte di Cassazione. La sua attività si incentra prevalentemente sulla consulenza giuridica e fiscale applicata all’impiego del capitale, agli investimenti e al business. E’ partner di Cavalluzzo Rizzi Caldart, studio boutique del centro di Milano. Dal 2019 collabora con We Wealth su temi legati ai beni da collezione e investimento.

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