L’imprenditore è responsabile se la società è artificiosa

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Se la società di capitali è stata costituita in modo artificioso, per realizzare fini illeciti, nell’interesse della persona che materialmente ha beneficiato delle violazioni poste in essere, le sanzioni tributarie potranno essere irrogate direttamente a carico della persona fisica

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Nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche, le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente

La regola generale incontra il limite dell’artificiosa costituzione ai fini illeciti della società di capitali, potendo, in caso di fictio societaria, le sanzioni amministrative tributarie essere irrogate nei confronti della persona fisica

Se la società di capitali è stata costituita in modo artificioso, per realizzare fini illeciti, nell’interesse della persona che materialmente ha beneficiato delle violazioni poste in essere, le sanzioni tributarie potranno essere irrogate direttamente a carico di quest’ultima persona fisica anche se i rapporti fiscali formalmente fanno capo a persone giuridiche.

È questo uno dei principi ricavabili dall’ordinanza n. 18116 del 2022 della Corte di Cassazione, ad avviso della quale, pertanto, è possibile derogare alla regola generale (di cui all’art. 7, comma 1 del Dl n. 269/2003) a mente del quale, nel caso di rapporti fiscali facenti capo a società di capitali, le sanzioni amministrative tributarie sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

Come affermato dai giudici di legittimità, le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest’ultimo nella violazione fiscale. 

Tuttavia, tale prevalente orientamento della Corte incontra il limite della artificiosa costituzione ai fini illeciti della società di capitali. In questo caso, infatti, le sanzioni amministrative tributarie potranno essere irrogate «nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate. La persona fisica che ha agito per conto della società è, al contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica. 

Non opera pertanto, ad avviso della Corte, l’art. 7 del DL n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente, in quanto detta norma intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente e, in particolare, l’ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell’interesse della persona giuridica medesima.

Il caso oggetto di pronuncia della Suprema Corte origina da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha accertato un maggior imponibile ai fini delle imposte dirette e Iva oltre sanzioni ed interessi, nei confronti di una società di capitali. 

L’atto impositivo veniva notificato tanto alla persona giuridica quanto alla persona fisica che, nel periodo d’imposta accertato, rivestiva la qualifica di amministratore di fatto della società. 


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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