La legge di bilancio 2022 ha previsto, a determinate condizioni, una imposta di registro fissa per il trasferimento di immobili strumentali
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La legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 237 legge 234/2021) ha introdotto un’agevolazione fiscale per il trasferimento di immobili strumentali inclusi nel perimetro di una cessione di azienda. In particolare, la nuova normativa prevede che, a determinate condizioni, l’imposta di registro per il trasferimento di immobili strumentali inclusi tra gli asset che costituiscono l’azienda o il ramo di azienda ceduto sia dovuta in misura fissa di 200 euro (il regime ordinario prevede che l’imposta di registro sia dovuta in misura proporzionale del 9% o del 15% in caso di terreni agricoli).
Sulla base del tenore letterale della norma, il regime agevolativo in esame sembrerebbe essere subordinato all’ipotesi di cessione di azienda con “continuazione dell’attività” e “mantenimento degli assetti occupazionali”. Al momento non è stato fornito alcun chiarimento per valutare come il requisito del “mantenimento degli assetti occupazionali” debba essere interpretato.
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A questo proposito, si rileva inoltre come la disciplina in esame sia inserita nell’ambito delle disposizioni “in materia di cessazione di attività produttive nel territorio nazionale” (di cui ai commi da 224 a 238 dell’articolo 1 della Legge di bilancio) che introducono vincoli per i licenziamenti e, contestualmente, agevolazioni fiscali per le ipotesi di cessione di azienda con “continuazione dell’attività” e “mantenimento degli assetti occupazionali”.
Come rilevato anche nel dossier della Camera dei Deputati (edizione provvisoria del 27 dicembre 2021) non è chiaro se la disciplina fiscale in esame possa avere carattere generale o si applichi esclusivamente nelle ipotesi di cessione di azienda nell’ambito delle fattispecie disciplinate nella sezione della Legge di bilancio in esame (che riguardano aziende che superano determinate soglie dimensionali che per procedere alla chiusura di una determinata struttura ed ai connessi licenziamenti devono presentare un apposito piano).
La normativa prevede inoltre che – “in caso di cessazione dell’attività” o “di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili”, entro cinque anni dall’acquisto effettuato beneficiando del regime agevolativo in esame – l’imposta di registro diventi dovuta in misura ordinaria. Sembrerebbe pertanto, che il mancato mantenimento degli assetti occupazionali (come sopra citato) nel periodo di osservazione di cinque anni non faccia venir meno l’agevolazione. In ogni caso, nessuna sanzione è prevista dalla normativa in esame qualora i requisiti per l’applicazione della stessa non siano soddisfatti o vengano meno.
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