Legato pecuniario: le implicazioni sulla dichiarazione di successione

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Quando il de cuius lascia in eredità somme di denaro o strumenti finanziari occorre comprendere in che modo deve essere compilata la dichiarazione di successione

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Il legato di specie riferisce ad un bene determinato e infungibile, mentre quello di genere ha ad oggetto un bene individuato solo nel genus. A seconda del tipo di legato discenderanno effetti diversi anche per la compilazione della dichiarazione di successione

Attribuire denaro a titolo particolare può dare vita a effetti diversi a seconda delle fattispecie di legato cui è riconducibile la somma

L’apertura della successione permette ai rapporti giuridici (attivi e passivi) del de cuius e ai diritti (ad esclusione di quelli cosiddetti personalissimi) allo stesso riconducibili di continuare a produrre effetti, mediante il trasferimento ad altri soggetti, quali gli eredi o ai legatari.
E invero, se il de cuius, che può affidare anche alla legge la devoluzione dei propri beni, diritti e rapporti, ricorre al testamento, sarà compito dell’esecutore darne attuazione.
Tra i compiti che competono all’esecutore occorre fare riferimento all’obbligo della compilazione della dichiarazione di successione, dalla quale devono emergere alcuni elementi, tra cui: le generalità dei chiamati all’eredità e dei legatari; la descrizione dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario; l’indicazione dei rispettivi valori e del valore globale netto dell’asse ereditario.

Come previsto dalla norma per compilare correttamente la dichiarazione di successione, l’esecutore testamentario deve qualificare i legati presenti nel testamento e ricondurli ad una delle categorie individuate dal legislatore: legato di specie, che riferisce ad una cosa determinata o ad un altro diritto appartenente al testatore e ha ad oggetto cose specifiche e, come tali, infungibili; legato di genere, che riferisce ad un bene individuato solo nel genus e intrinsecamente fungibile.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 577/2021, i legati contenuti nelle disposizioni testamentarie quando hanno ad oggetto somme di denaro (legato pecuniario) individuate dal testatore nel luogo ove sono depositate, si configurano alla stregua di legati di genere. Infatti, l’indicazione del deposito o del conto corrente in cui sono depositate le somme legate, ad avviso dell’Agenzia, servirebbe solo a suggerire all’erede onerato il modo più efficace per eseguire il legato; prescindendo dal fatto che al momento della successione il conto possa essere vuoto.

Ebbene, quando il testatore, come nel caso di specie oggetto di interpello all’Agenzia, prevede un legato di somme di denaro e indica i depositi da cui prelevare dette somme, per una corretta compilazione della dichiarazione di successione, l’esecutore dovrà tenere conto della natura dei legati: come detto, se si tratta di legati di denaro, vuol dire che si tratterà di legati di genere a carattere obbligatorio, stante il fatto che l’effetto traslativo viene subordinato solo dopo il recupero del denaro da parte degli eredi e dunque al momento della successiva attribuzione della somma ai legatari designati nel testamento.

Per tale ragione, l’esecutore testamentario, nella dichiarazione di successione dovrà dapprima indicare tutti i legatari e successivamente i relativi diritti di credito, derivanti dall’attribuzione dei legati. Inoltre, come afferma l’Agenzia, l’importo del legato non deve essere indicato tra le passività, perché detto importo non rappresenta un peso che grava sull’eredità, bensì un debito degli eredi. Gli eredi, infatti, sono onerati a recuperare il denaro e trasferirlo ai legati.

È appena il caso di evidenziare che questa recente interpretazione dell’Agenzia delle entrate si discosta dal più consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale i legati di somme di danaro sono riconducibili alla categoria di legato di specie e non di genere.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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