Legatario e imposta di successione: quello che occorre sapere

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L’erede è il soggetto che succede per l’intero o in una quota dello stesso mentre il legatario succede solo in una specifica parte del patrimonio

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Limitatamente ai beni di cui è risultato destinatario, il beneficiario di un legato è tenuto all’imposta di successione

L’imposta di successione colpisce la circolazione della ricchezza trasferita mortis causa

Qual è la differenza tra erede e legatario?

Quando il testatore dispone del suo patrimonio può decidere di indirizzare i suoi beni agli eredi e ai legatari.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, con l’apertura della successione i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius al momento della sua morte, si trasferiscono ad altri soggetti (eredi e/o legatari), ad esclusione di quei diritti che si estinguono perché strettamente legati alla persona. 

In particolare, gli eredi sono coloro che subentrano nei diritti e nel patrimonio del testatore in tutto o per una quota dello stesso. Al contrario, i legatari sono i soggetti che potranno acquistare “solo” diritti patrimoniali specifici e individuati.

Ciò, conseguentemente, comporta (tra le altre cose) che il legatario risponde solo nei limiti di quanto ricevuto, mentre l’erede oltre ad essere destinatario dei rapporti attivi potrà anche essere chiamato a rispondere (salvo il beneficio di inventario) dei debiti ereditari.

È anche per questa ragione che il nostro ordinamento prevede che:

  • il chiamato all’eredità, quale erede, deve accettarla
  • il legatario acquista il lascito in modo diretto senza che sia necessario uno specifico atto o manifestazione di volontà (salva la facoltà di rinuncia).

La differenza tra le due figure di soggetti è ben spiegata dall’art. 588 c.c. a mente del quale:

  • se le disposizioni testamentarie comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore, qualsiasi sia l’espressione o la denominazione usata da quest’ultimo, attribuiscono ai destinatari delle stesse la qualifica di erede;
  • se le disposizioni sono a titolo particolare, attribuiscono ai soggetti cui sono rivolte la qualifica di legatario.

Legatario e imposta di successione: cosa accade?

Sovente accade che all’interno del testamento non sia facile identificare se il beneficiario di una certa disposizione sia erede o legatario: ciò accade tanto per via del fatto che il de cuius può aver utilizzato espressioni ambigue, che lo portano a qualificare come erede un soggetto che, invece, risulta essere legatario, quanto per via del fatto che un soggetto, che effettivamente ricopre la posizione di erede, può, anche, essere nominato legatario.

Tuttavia la sostanza infatti prevale sulla forma, e dunque qualunque siano le espressioni utilizzate dal testatore ciò che conta è la sua reale volontà. In tema di distinzione tra erede e legatario, ad esempio, a prescindere dall’espressione utilizzata dal testatore, si potrà considerare come legatario il soggetto che risulti essere destinatario di beni singoli e individuati. 

Tanto premesso, l’eventuale qualificazione del destinatario di una disposizione testamentaria (quale erede o legatario) comporta ricadute dal punto di vista fiscale.

  • i soggetti che risultano essere eredi sono obbligati al pagamento, in solido, dell’imposta di successione tanto per le disposizioni a titolo universale, che per quelle a titolo particolare
  • i legatari rispondono dell’imposta di successione limitatamente al legato ricevuto. 

Ciò comporta che, come messo in evidenza in una recente pronuncia della Corte di Cassazione, quando un soggetto erroneamente qualificato come erede risulta invece essere legatario l’intera pretesa impositiva dovrà essere rideterminata nel suo importo. È pur vero, infatti, sostiene la Corte, che l’imposta di successione colpisce la circolazione della ricchezza trasferita mortis causa, ma il legatario non è tenuto che al pagamento dell’imposta limitatamente ai lasciti particolari da esso ricevuti.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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