Lavora in Italia ma vive in Francia: dove paga le tasse?

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Lavoratore transfrontaliero che vive in Francia ma lavora in Italia chiede all’Agenzia delle entrate se il reddito da lavoro dipendente deve essere tassato in Italia o in Francia

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Il reddito da lavoratore dipendente prodotto in Italia sarà tassato in Francia. Questo quanto deciso dall’Agenzia delle entrate per il soggetto frontaliero

La decisione si basa sulla convenzione Italia- Francia per evitare le doppie imposizioni stipulata dai due paesi

 

Il lavoratore dipendente transfrontaliero residente in Francia non va tassato in Italia. Questa la risposta dell’Agenzia delle entrate alla richiesta di chiarimento sottoposta dal lavoratore italiano. Nel dettaglio il soggetto lavora nella stazione ferroviaria di Ventimiglia dal 2017 e dal 2004 è iscritto all’Aire nei registri del comune di Ventimiglia, dato che vive in Francia. Si chiede dunque se il suo reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia debba essere tassato in Francia oppure in Italia.
L’Agenzia delle entrate italiana esaminando il caso ha dunque deciso (risposta n. 433/2019) come il reddito da lavoro dipendente non dovesse essere tassato in Italia. E questo perché secondo il protocollo alla convenzione Italia-Francia per evitare le doppie imposizioni definisce le zone di frontiera per l’Italia, le regioni che confinano con la Francia e per la Francia, i dipartimenti che confinante con l’Italia. Dunque, per poter essere definiti “frontalieri” occorre avere la propria abitazione in un dipartimento francese confinante con l’Italia e svolgere l’attività lavorativa in una regione confinante con la Francia. E il lavoratore in questione rientra appieno in questa descrizione lavorando alla stazione di Ventimiglia e vivendo in Francia.

Rientrando nella categoria “frontalieri” il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia deve essere tassato esclusivamente in Francia e non è sottoposto a tassazione in Italia.

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico del sostituto d’imposta, questo può, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto dopo che il  beneficiario del reddito presenta la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla convenzione per la sua applicazione. Il sostituto d’imposta è dunque tenuto ad operare le ritenute come previsto dall’articolo 23 del Dpr n. 600/1973.

Infine, i funzionari dell’Agenzia delle entrate ricordano che l’istante, pur subendo le ritenute dal datore di lavoro italiano, non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, se ha come unico reddito quello da lavoro dipendente e non ricorrano altre circostanze per cui sia tenuto alla presentazione di questa. Per ottenere la restituzione delle ritenute subite, il contribuente potrà inoltrare apposita istanza all’Agenzia delle entrate, centro operativo di pescara, entro il termine di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta.

 

 


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di Giorgia Pacione Di Bello

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