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Per fortuna, in assenza di leggi, il tema è governato dalla normativa sulla privacy e dalla giurisprudenza che si sta formando. A questo scopo sono nate società che assistono sia chi si trovi a dover gestire una successione di beni digitali, patrimoniali e non patrimoniali, sia chi voglia provvedere in vita a mettere in ordine ciò che gli appartiene online.
Resta il fatto che occorrono alcuni passi precisi, preventivi ad opera del titolare e successivi ad opera degli eredi. Il primo è fare ordine, eliminare account e attività online prescindibili, aggiornare le password che non si ricordano. Il secondo, elencare le password, insieme al relativo ID, su un documento da allegare al testamento (non elencarle nel testamento perché verrebbero rese pubbliche con esso). Terzo: indicare un fiduciario o mandatario delegato alla gestione della propria eredità digitale, ricordando che ciò non implica il trasferimento di eventuali beni patrimoniali digitali che, in quanto tali, seguono le previsioni della legge sulla successione. Il mandatario può anche essere una società specializzata. In entrambi i casi, al mandatario va l’elenco delle password e/o l’incarico di rappresentarci presso i provider di servizi e piattaforme online.
Infine, leggere le condizioni di servizio per la gestione degli account social in caso di decesso. Facebook ha una regolamentazione abbastanza chiara attraverso la quale si può indicare come depositario del proprio account un amico o un erede oppure barrare la casella che richieda la cancellazione dell’account alla scomparsa del titolare. Ma non tutti i social hanno le stesse regole. Se a noi stessi non importa molto di cosa succederà delle nostre tracce digitali sui social, ricordiamo che possono acuire il dolore della perdita per chi resta. “Il nostro sistema giuridico non contempla il fenomeno della successione digitale mortis causa, ovvero la trasmissione anche del patrimonio rappresentato da elementi di natura digitale, generalmente assai eterogenei tra loro, che coinvolgono dati (fruibili tramite internet e protetti da password) e informazioni (presenti nei dispositivi elettronici di ciascuno), aventi contenuto patrimoniale oppure di natura personale o familiare (prevalentemente di carattere affetti- vo e privi di valore economico)”, spiega Roberto Lenzi, avvocato patrimonialista, fondatore dello Studio Lenzi e associati, che ha recentemente partecipato a una conferenza sul tema.
Qualora, invece, si desideri consentire agli eredi di ottenere informazioni e dati presenti presso un gestore o provider, occorrerà legittimarli in tal senso nel testamento, essendo il tema della riservatezza un elemento dietro al quale molti provider si trincerano per rispondere negativamente alle richieste degli eredi (i contratti tra utenti e fornitori dei servizi sono basati su previsioni normative tipiche di ordinamenti stranieri, talvolta incompatibili con il diritto italiano; tali, comunque, da rendere ostativa la trasferibilità di determinati diritti, appartenenti alla titolarità esclusiva del de cuius, agli eredi).” A questo proposito è significativa una recente Ordinanza del Tribunale di Milano.
Tutto ciò è peraltro in linea con lo stesso Regolamento Europeo sulla privacy che non fornisce previsioni in merito ai dati personali delle persone decedute, limitandosi a rinviare agli Stati membri la stesura di norme specifiche. Noi, per fortuna, possiamo appoggiarci alla normativa sulla privacy.”