L’obbligo di trasparenza delle posizioni reddituali nei procedimenti di crisi familiare

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In presenza di figli minori, ciascun genitore è anche obbligato a depositare un documento chiamato “piano genitoriale” che altro non è che una fotografia ancora più nitida, del tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori

Indice

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il Giudice del procedimento già all’esito della prima udienza può disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, e può anche disporre l’intervento della polizia tributaria

Le coppie con figli minori dovranno compilare e depositare un ulteriore documento denominato “piano genitoriale”

La condizione reddituale-patrimoniale in caso di crisi tra coniugi

L’accesso pieno ed integrale alla condizione reddituale, patrimoniale ed economico-finanziaria delle parti processuali, siano essi coniugi o conviventi di fatto, anche rispetto ai figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nelle cause divorzili è da considerare precondizione necessaria per l’uguale trattamento giuridico nell’ambito di tutti i procedimenti di famiglia.” (Consiglio di Stato, sentenza 19/2020).

In linea con il principio sancito dal Consiglio di Stato, la Riforma Cartabia – in vigore dal 1 marzo 2023 – ha introdotto per i procedimenti conseguenti la crisi tra coniugi, conviventi e uniti civilmente, l’obbligatorietà per ciascuna delle parti di depositare una “disclosure” completa sulla propria situazione reddituale e patrimoniale; inoltre, in presenza di figli minori, ciascun genitore è anche obbligato a depositare un documento chiamato “piano genitoriale” che altro non è che una fotografia ancora più nitida, del tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

Al fine di limitare più possibile futuri accessi ai Tribunali per la modifica degli accordi raggiunti, la Riforma Cartabia, infatti, chiede che si “giochi a carte scoperte” e il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete, ha importanti conseguenze: il Giudice del procedimento, infatti, già all’esito della prima udienza può disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, e può anche disporre l’intervento della polizia tributaria. 

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Eliminare gli accordi raggiunti al “buio”

L’obbiettivo principe della riforma è quello di eliminare più possibile gli accordi raggiunti “al buio”, vale a dire senza che le parti abbiano un’effettiva conoscenza della reciproca situazione reddituale e patrimoniale. 

A tal fine, l’art. 473bis-12 cpc impone che in occasione del deposito del primo atto, qualora si svolgano domande di contributo economico (siano esse per un coniuge, per un congiunto civilmente, per un convivente ovvero per i figli), le parti debbano depositare oltre alle ultime tre dichiarazioni dei redditi  anche gli estratti conto ed i documenti finanziari degli ultimi tre anni relativi a conti intestati in via esclusiva e cointestati con terzi, in essere ovvero chiusi negli ultimi tre anni (questo consentirà al giudice di avere conoscenza dei saldi periodici e di verificare tutte le operazioni in entrata e in uscita registrate sui conti), nonché documenti attestanti la titolarità di beni immobili e beni mobili registrati e di quote sociali comprensiva della documentazione relativa al titolo di acquisto (per es. gli atti notarili,  da cui risulta anche il prezzo pagato per l’acquisto).

Inoltre, come anticipato, le coppie con figli minori dovranno compilare e depositare un ulteriore documento denominato “piano genitoriale” – una vera a propria “fotografia” della vita familiare: tale documento, infatti, dovrà riportare dalla scuola fino alle attività sociali, sportive e ricreative fino alle frequentazioni abituali e alle vacanze.. insomma una attenta e precisa descrizione delle scelte educative, sanitarie ed assistenziali adottate dai genitori prima della crisi. 

Nello specifico, al giudice dovrà essere indicata la scuola frequentata, con l’indicazione dell’ammontare di rette e spese accessorie, lezioni di sostegno allo studio, la disponibilità di polizze sanitarie, gli sport praticati con i relativi esborsi, baby-sitter che si prendono cura dei figli, le case a disposizione del minore – casa familiare e case vacanza in Italia o all’estero – specificando se gli immobili sono di proprietà, in locazione (con indicazione dei canoni), comodato o detenuta ad altro titolo, la superficie e il numero di vani; la consuetudine di viaggi, l’abbonamento a teatro o allo stadio, l’iscrizione a circoli ricreativi, culturali o sportivi con relativa quota. 

L’obbligazione di trasparenza delle reciproche posizioni reddituali e patrimoniali è al punto ritenuta fondamentale dal nuovo rito che non viene meno neppure se le parti hanno raggiunto un accordo: in alcuni Tribunale è possibile evitare il deposito della “disclosure” e del “piano genitoriale” ma è richiesto una dichiarazione di averne preso reciproca visione; mentre in altri ne è richiesto il deposito in atti al pari di quanto accade nei procedimenti contenziosi. 


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di Maria Grazia Di Nella

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“Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo la chiama farfalla” (Lao Tze)

Avvocato patrocinante in Cassazione, da oltre venticinque anni metto al centro del mio lavoro la persona, e cerco di comprenderne a fondo bisogni e aspettative.

Mi definisco caparbia e resiliente; conosco e amo il diritto e offro ai clienti un’assistenza altamente specializzata nel Diritto della Famiglia, anche Internazionale, dei Minori e della Persona, sia per gli aspetti civili che penali.
Sono componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini; membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) e dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di famiglia.

Svolgo incarichi di curatore speciale/tutore dei minori sia su incarico delle sedi giudiziarie sia quale avvocato fiduciario di enti pubblici e privati. Svolgo docenze anche in ambito universitario e lezioni di aggiornamento per psicologi e assistenti sociali.

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