Irpef: ecco cosa cambia con le nuove regole

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Sono ridotti a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche

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Per l’anno 2024, è prevista la riduzione fino a 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a taluni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000 euro

Al fine di incentivare le imprese ad investire in nuova forza lavoro, viene introdotta, per il 2024, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, una maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale derivante da assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato

L’inizio del nuovo anno porta con sé numerose novità sul fronte fiscale. Sicuramente occorre richiamare quelle che riguardano la disciplina dell’Irpef che, come noto, a partirà dal 2024 recepisce le modifiche introdotte dal Governo.

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Come cambia l’Irpef

Ai sensi dell’art. 1 del Decreto legislativo 216/2023, per l’anno 2024, nella determinazione dell’imposta  sul  reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata  applicando le seguenti  aliquote  per scaglioni di reddito: 

  • fino a 28.000 euro, 23 per cento
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento
  • oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Inoltre, per l’anno 2024 la detrazione per lavoro dipendente è innalzata da 1.880 euro (se il reddito complessivo non supera 15mila euro) a 1.955 euro.

In buona sostanza la riforma prevede l’accorpamento dei primi due scaglioni Irpef in un’aliquota unica al 23% per redditi fino a 28mila euro.

Questa circostanza evidentemente incide sulle tasche di alcuni contribuenti. In particolare, la modifica apportata potrebbe favorire i contribuenti che rientrano in una fascia medio-bassa.

Taglio cuneo fiscale

Sul fronte del cuneo fiscale, si prevede un taglio pari al 6% per coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente entro la soglia di 35 mila euro.

La percentuale sale di un punto, quindi al 7%, per coloro che hanno un reddito inferiore ai 25 mila euro lordi. 

Rimane fuori dal taglio la tredicesima.

Le detrazioni fiscali

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto legislativo 216/2023 entrato in vigore lo scorso 31 gennaio, la disciplina delle detrazioni fiscali subisce delle modifiche.

In particolare è stabilito che:

  • ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,  per  i contribuenti titolari di un  reddito  complessivo  superiore  a  euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 è diminuito di un importo pari a euro 260.

Occorre notare che ai fini della detrazione il reddito è calcolato al netto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Gli oneri interessati dalla modifica sono quelli la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% cento dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie, delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e dei premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Assumere personale

L’art. 4 del citato decreto prevede che per i titolari  di  reddito  d’impresa  e  per  gli  esercenti  arti   e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato,  ai  fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per  cento del costo  riferibile  all’incremento  occupazionale 

La norma specifica che l’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno  trecentosessantacinque  giorni.

L’agevolazione non spetta alle società e agli enti  in  liquidazione ordinaria,  assoggettati  a  liquidazione  giudiziale  o  agli  altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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