Interpello: come cambia la disciplina?

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È prevista la revisione dell’istituto dell’interpello, con l’introduzione di un versamento che il contribuente dovrà effettuare prima di sottoporre l’istanza all’Agenzia

Indice

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La presentazione dell’istanza di interpello è subordinata al versamento di un contributo

L’interpello è finalizzato alla soluzione di casi concreti sottoposti personalmente dal contribuente all’attenzione dell’amministrazione finanziaria, ed è un ottimo strumento per evitare il rischio di un contenzioso con il fisco

L’intervento del legislatore sullo Statuto dei diritti del contribuente, ridisegna, tra le altre cose, la disciplina degli interpelli.

A tal riguardo, è prevista, quale condizione di ammissibilità ai fini della presentazione dell’istanza, il versamento di un contributo.

La quantificazione del contributo da versare è correlata al volume di affari o di ricavi del contribuente e alla rilevanza e complessità della questione sottoposta all’Agenzia delle entrate.

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Le tipologie di interpello

Con il fine di razionalizzare la disciplina dell’interpello, il contribuente può interpellare l’amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla: 

  • applicazione delle disposizioni tributarie, in caso di condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione
  • corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili
  • disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie
  • disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi
  • sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge
  • sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell’articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Interpello: cos’è e a che serve?

L’interpello è un’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante.

Questo strumento consente di ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

L’interpello è finalizzato alla soluzione di casi concreti sottoposti personalmente dal contribuente all’attenzione dell’amministrazione finanziaria, ed è un ottimo strumento per evitare il rischio di un contenzioso con il fisco.

Il contribuente che intende promuovere e presentare l’istanza – che può essere sottoposta per iscritto, su carta libera – deve premurarsi di corredare l’interpello di tutte le informazioni che consentono all’Amministrazione finanziaria di rendere un parere chiaro e puntuale. A tal riguardo, è onere del contribuente indicare all’interno dell’istanza: i dati identificativi del contribuente (o del suo rappresentante); l’indicazione della tipologia di interpello che si sottopone; la descrizione dei fatti che hanno generato nel contribuente il dubbio interpretativo per il quale chiede parere; le disposizioni di legge su cui si chiede l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria; la soluzione interpretativa proposta dal contribuente; la data e la sottoscrizione.

Una volta ricevuta l’istanza, l’ufficio competente è tenuto a pronunciarsi, e quindi fornire una risposta scritta e motivata, entro 90 giorni (per gli appelli ordinari) ed entro 120 giorni per le altre tipologie.

In ogni caso, la mancata risposta da parte dell’ufficio competente entro il termine indicato vale come silenzio assenso: ciò significa che la soluzione prospettata dal contribuente all’interno dell’istanza è considerata come valida dall’Agenzia delle entrate.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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