Intelligenza artificiale e copyright: quali implicazioni?

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Il ricorso alla tecnologia digitale per la realizzazione di un’opera non preclude di per sé la possibilità di qualificare l’opera come opera dell’ingegno

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Sono tutelabili ai sensi del diritto d’autore le opere generate da sistemi di intelligenza artificiale

Ai fini della tutela occorrerà distinguere in base al tipo di apporto prestato dall’autore per la realizzazione dell’opera

Cosa vuol dire per il diritto creatività?

Come messo in evidenza in una recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione n. 1107 del 2023, sul tema relativo al rapporto tra diritto d’autore e intelligenza artificiale, il concetto giuridico di creatività (cui fa riferimento l’art. 1 della legge n. 633 del 1941) non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta. In questo senso, affinché un’opera dell’ingegno riceva protezione sarà sufficiente che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.

Altrimenti detto, la creatività:

  • per un verso non può essere esclusa per il semplice fatto che l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia
  • per un altro non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

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Quando un’opera è originale?

Il requisito dell’originalità e della creatività, consistente non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presuppone che l’opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative.

A chi è riconducibile un’opera realizzata da un software?

Il quesito può trovare risposta a partire dal principio ricavabile dalla sentenza in commento: il ricorso alla tecnologia digitale per la realizzazione di un’opera non impedisce il fatto che l’opera sia qualificabile come opera dell’ingegno. Tuttavia, non potrà considerarsi tale se, a seguito di un accertamento di fatto, dovesse emergere che il tasso di creatività dell’autore sia stato assorbito dall’elaborazione compiuta dal software.

Quali conclusioni?

Alla luce di tutto quanto appena detto, se ne ricava che la riproduzione non autorizzata dell’immagine creativa generata da un’artista tramite l’elaborazione di un software può essere tutelata secondo i diritti d’autore in caso di mancato riconoscimento della paternità dell’opera.

In questo senso, ai fini della tutela occorrerà distinguere l’opera in base al tipo di apporto profuso per la sua creazione da parte dell’artista: opere generate interamente attraverso sistemi di intelligenza artificiale, in cui l’elaborazione creativa dell’uomo assume rilievo minimo non potranno ricevere la stessa tutela delle opere generate da sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle quali l’apporto creativo dell’uomo sia stato sostanziale. È in questo secondo caso che l’opera sarà tutelabile secondo le categorie tradizionali del diritto d’autore.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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