Imu: c’è ancora tempo per la dichiarazione

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I contribuenti che non hanno provveduto alla trasmissione delle dichiarazioni Imu possono sanare la posizione avvalendosi del ravvedimento operoso entro il 28 settembre 2023

Indice

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I contribuenti dovranno pagare la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione

L’obbligo di presentare le dichiarazioni Imu sorge laddove siano intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni precedenti

Coloro che al 30 giugno 2023 abbiano omesso di trasmettere le dichiarazioni Imu, relative al biennio precedente, 2021-2022, hanno tempo fino al 28 settembre prossimo per sanare la propria posizione.

L’obbligo di presentare la dichiarazione Imu sorge nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive idonee a rideterminare l’imposta dovuta.

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Ravvedimento operoso

L’istituto del ravvedimento operoso si applica anche all’Imu e consente di ottemperare al dovere di dichiarazione trasmettendola entro 90 giorni a partire dal termine ordinario previsto.

Occorre evidenziare che corre l’obbligo di presentare le dichiarazioni Imu laddove siano intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni precedenti, e in particolare ove si tratti di variazioni non conoscibili dal Comune di competenza.

Per regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, entro il 28 settembre i contribuenti devono presentare la dichiarazione Imu non trasmessa e dovranno inoltre provvedere al pagamento della sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione; ridotta a un decimo del minimo, insieme all’eventuale imposta dovuta e ai relativi interessi.

È bene ricordare che con il “ravvedimento operoso”(art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

L’omesso o insufficiente pagamento può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta; 
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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