Immobili ad uso promiscuo? A certe condizioni è dovuta l’esenzione Imu

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Gli immobili ad uso promiscuo si caratterizzano per essere destinati, contemporaneamente, tanto per il soddisfacimento delle esigenze familiari quanto per lo svolgimento di un’arte o professione

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L’esenzione Imu è dovuta sull’abitazione principale mentre non si applica nel caso si tratti di case, ville, palazzi di particolare valore e pregio storico

Laddove l’immobile adibito ad abitazione principale venga impiegato anche per lo svolgimento di una professione si avrà diritto all’esenzione Imu se questa circostanza non fa perdere alla casa la destinazione principale

Come noto, a partire da gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova disciplina sull’Imu, l’imposta municipale unica.

Detto tributo, introdotto per sostituire quello che fu l’Ici (l’imposta comunale sugli immobili), è un’imposta patrimoniale diretta che colpisce il possesso di beni immobili, e si applica su tutto il territorio italiano; eccezion fatta per il Friuli Venezia Giulia e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

I soggetti passivi tenuti al versamento dell’Imu sono il proprietario dell’immobile, il soggetto titolare di un diritto reale di uso, usufrutto, abitazione enfiteusi e superficie, come pure l’utilizzatore degli immobili in leasing o il concessionario di aree demaniali. Infine, è tenuto al versamento dell’imposta anche il genitore che sia risultato assegnatario della ex casa familiare, a seguito di un provvedimento di separazione legale, o cessazione (o scioglimento/annullamento) degli effetti civili del matrimonio.
Più nel dettaglio, l’Imu colpisce il possesso di beni immobili che non siano abitazione principale e le sue pertinenze e deve essere corrisposta a favore del Comune (soggetto attivo) nel cui territorio insiste la struttura, nel caso di possesso di immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile); A/8 (abitazioni in ville); A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Ebbene, fatta questa breve ma doverosa panoramica sull’Imu, è opportuno chiedersi se detta imposta è dovuta nel caso in cui l’immobile, utilizzato come abitazione principale, abbia anche una destinazione professionale. Dunque nel caso di immobile ad uso promiscuo.

Per approfondire questo aspetto è preliminarmente opportuno chiarire che cosa si debba intendere per abitazione principale.

Come a più riprese chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per abitazione principale deve intendersi l’unità immobiliare ove il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Inoltre, è assimilata per legge all’abitazione principale (tra le altre ipotesi) anche la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice.

Ciò considerato, individuati gli elementi che caratterizzano l’immobile come “abitazione principale”, è necessario comprendere se l’esenzione Imu prevista è applicabile anche agli immobili ad uso promiscuo.

Vale a dire per quegli immobili che vengono destinati tanto ad abitazione principale (o per soddisfare esigenze personali o familiari del contribuente), quanto ad uso professionale, per l’esercizio di un arte o di una professione.

Per via del fatto che, stando alla definizione di abitazione principale resa dall’art. 1 della L. 160/2019 (c. 741), parlare di abitazione principale non significa parlare di esclusività di destinazione della stessa, deve ritenersi che è considerata tale l’abitazione che in via prevalente si declina come luogo di dimora abituale della famiglia ma che, al suo interno, prevede anche una parte destinata all’esercizio della professione.

Ciò che è importante sottolineare è che per beneficiare dell’esenzione Imu, l’esercizio della professione all’interno dell’abitazione principale non deve essere idoneo a stravolgere la destinazione dell’immobile.

Altrimenti detto, l’esenzione prevista per l’abitazione principale si applica anche per gli immobili impiegati ad uso promiscuo se l’immobile stesso viene comunque utilizzato in modo abituale dal nucleo familiare del soggetto passivo.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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