Il caso Lexitor e i costi del prestito estinto: è vera tutela?

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La sentenza della Corte di Giustizia Ue stabilisce che il consumatore che abbia effettuato l’estinzione anticipata di un finanziamento, ha diritto alla riduzione degli oneri il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito

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È ormai trascorso qualche anno dalla nota pronuncia Lexitor (C383/18), ma il suo contenuto sembra ancora destare non poche perplessità, in una sterile contrapposizione tra tutela del consumatore e forza del potere negoziale di banche e intermediari finanziari

Secondo la Corte di Giustizia dell’UE (“CGUE”), l’art. 16 della Consumer Credit Directive deve essere interpretato nel senso che qualora un consumatore abbia effettuato un rimborso anticipato, la riduzione cui ha diritto tale consumatore può riguardare i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito.

La normativa nazionale si è adeguata al citato principio con il nuovo art. 125-sexies TUB, il quale sul piano pratico segna il definitivo superamento della distinzione tra costi upfront e costi recurring. L’operatività di quanto espresso dalla sentenza Lexitor e contenuto nel nuovo testo dell’art. 125-sexies TUB ha, però, da subito dato luogo a contrasti e dubbi interpretativi, soprattutto ma non solo, rispetto al perimetro temporale di applicazione della nuova disciplina del rimborso anticipato.

Il Tribunale di Torino ha, così, sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies del Decreto Sostegni-bis, che ha modificato la norma in commento nella parte in cui prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuino ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di trasparenza Bankit vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; e limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge il principio espresso nella sentenza Lexitor. In attesa che la Corte costituzionale si esprima sul punto, qualche considerazione: una norma giuridica, una pronuncia giurisprudenziale, un’interpretazione dovrebbero esser scelte e preferite se e in quanto più efficienti di altre nella prospettiva di un’analisi economica del diritto. Quella di Lexitor però non è stata una scelta “efficiente”, ma – come riferito dallo stesso Avvocato generale e dalla Cgue – una scelta solo “pratica”. 

Infatti, l’imposizione del rimborso dei costi up-front (e, in particolare, dei compensi degli intermediari) sembrerebbe suscettibile di generare diverse inefficienze nel mercato del credito (Baffi-Parisi). Pur senza considerare che per la stessa Cgue la tutela del consumatore non riveste un carattere “assoluto”, in ottica di sistema, è proprio al consumatore che l’applicazione dei principi della sentenza Lexitor potrebbe non giovare. Alcuni consumatori potrebbero, ad esempio, sottoscrivere un credito a lungo termine con un tasso di interesse più basso, anche se magari hanno bisogno solo di un prestito a breve termine.

Ancora, qualche autore considera che gli intermediari potrebbero scegliere di limitare la propria catena distributiva riducendo il numero degli agenti per non dover sopportarne il relativo costo in caso di estinzione anticipata, ciò a tutto discapito dei consumatori che non potrebbero più avvalersi di un’offerta capillare (Ricciardi). Di queste (possibili e probabili) inefficienze sembra essersi accorto il Parlamento Europeo che, nella nuova proposta di direttiva di credito al consumo, pur citando proprio la sentenza Lexitor, ne circoscrive la portata, escludendo dal computo dei costi da restituire quelli iniziali che si esauriscono pienamente al momento della concessione del prestito e che corrispondono a servizi effettivamente forniti al consumatore. Rispetto a tali costi, il rischio di comportamenti opportunistici (o anche solo discrezionali) da parte di banche e intermediari finanziari dovrebbe proprio esser scongiurato. La soluzione comunitaria ci sembra fare un passo in avanti verso l’efficienza, pur dichiaratamente volendo contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori.


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di Emanuele Grippo

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Socio dello Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
Avvocato esperto nella regolamentazione dei servizi finanziari, bancari e assicurativi, fondi pensione e fondi di investimento, nella sollecitazione all’investimento e nella disciplina degli emittenti quotati, nonché assiste soggetti vigilati in operazioni straordinarie e nello svolgimento dell’attività ordinaria.

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