Holding di famiglia: si complica il passaggio generazionale

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Qualora si abbia un doppio livello di detenzione delle partecipazioni nell’azienda di famiglia, potrebbe essere escluso il beneficio dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni previsto per l’ipotesi del passaggio generazionale mediante patto di famiglia

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La  holding di famiglia rappresenta un interessante strumento di pianificazione e protezione del patrimonio familiare. Esso consente infatti di realizzare alcuni importanti obiettivi, quali il soddisfacimento di esigenze produttive e commerciali, la tutela del patrimonio aziendale, l’ottimizzazione fiscale e la pianificazione del passaggio generazionale.

Può verificarsi l’ipotesi in cui una società operativa sia detenuta da una super-holding, la quale, a sua volta, sia detenuta da due holding di famiglia, facenti capo agli imprenditori di due distinti rami familiari e che uno di questi, al fine di pianificare il passaggio generazionale, intenda trasferirne le partecipazioni ai tre figli mediante il patto di famiglia, beneficiando dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.lgs. 346/1990.

Se alcun dubbio sussiste in merito alla possibilità di trasferire in esenzione dall’imposta sulle donazioni le partecipazioni nella holding di famiglia (ovviamente, in presenza delle condizioni previste dalla legge), incertezze interpretative si rinvengono invece con riferimento all’ipotesi in cui si abbia una super-holding, ovvero vi sia un doppio livello di detenzione delle partecipazioni nella società operativa.

Sul punto, con la risposta a interpello n. 552 del 25 agosto 2021, l’Agenzia delle entrate ha affermato che deve essere esclusa la possibilità di beneficiare della suddetta esenzione in caso di trasferimento a titolo gratuito delle partecipazioni di controllo di una holding, che detiene (seppur indirettamente) le partecipazioni di minoranza della società operativa di famiglia.

Richiamando la sentenza n. 120/2020 della Corte Costituzionale, è stato evidenziato che l’esenzione prevista dal citato articolo 3, comma 4-ter, trova applicazione nella sola ipotesi in cui il beneficiario riceva il controllo di una “azienda”, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva e quindi, come tale, meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale, anche per evitare “una conseguente perdita di posti di lavoro e ulteriori ripercussioni sul tessuto economico”.

Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, in caso di trasferimento delle partecipazioni di maggioranza di una holding, il cui unico asset è la partecipazione di minoranza in una società operativa, detenuta per il tramite di una super-holding, non può ritenersi soddisfatto il requisito per l’agevolazione in parola, in quanto tale partecipazione non consente di avere il controllo (seppur indiretto) della partecipata operativa.

Alla luce dei chiarimenti offerti dall’Amministrazione finanziaria, sembrerebbe che questa voglia escludere dal perimetro applicativo dell’agevolazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.lgs. 346/1990 i trasferimenti a titolo gratuito di partecipazioni che non garantiscono il controllo (anche indiretto) di alcuna società operativa.

Se così fosse, resterebbero fuori dall’agevolazione in esame tutti i trasferimenti a titolo gratuito aventi a oggetto le cosiddette holding di investimento, le cui partecipazioni difficilmente consentono di raggiungere il controllo di società operative.

Il nuovo principio, sancito con la risposta a interpello n. 552/2021, ha suscitato più di qualche perplessità tra gli operatori del diritto, ma non vi è dubbio che il consulente patrimoniale, in vista delle future costruzioni societarie, dovrà necessariamente tener conto anche di esso; ciò, al fine di pianificare con consapevolezza il passaggio generazionale della holding di famiglia ed evitare di ritrovarsi dinanzi a spiacevoli inconvenienti fiscali.


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di Angelo Ginex

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Founder e managing partner di Ginex & Partners Studio Legale Tributario. Svolge la professione di avvocato
ed è dottore di ricerca in diritto tributario. Vanta significative expertise in materia di diritto tributario,
diritto d’impresa e pianificazione e protezione patrimoniale. Partecipa in qualità di docente a master e
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