Fondi immobiliari, l’Agenzia delle Entrate torna alla carica

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Con risposta n. 385 del 18 settembre, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia nuovamente sulla non applicazione della ritenuta sui proventi distribuiti dai fondi immobiliari italiani

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L’Agenzia delle Entrate torna ad affrontare il tema del regime fiscale applicabile ai proventi distribuiti da fondi immobiliari italiani a investitori esteri e, in particolare, torna ad analizzare i requisiti per beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta, ordinariamente dovuta con aliquota del 26%.

La fattispecie analizzata nella risposta n. 385 pubblicata lo scorso 18 settembre, concerne un fondo di investimento di diritto lussemburghese costituito nella forma di Societè en commandite speciale (SCSp) che investe, attraverso una catena di veicoli lussemburghesi in due fondi immobiliari italiani il cui patrimonio è costituito da un portafoglio di immobili a uso ufficio concessi in locazione a operatori commerciali. Più in dettaglio, il fondo lussemburghese detiene il 100% di due veicoli lussemburghesi che, a loro volta, detengono rispettivamente l’80,3% e il 19,7% di un altro veicolo lussemburghese che, tramite una catena di tre veicoli lussemburghesi posseduti al 100%, investe nei due fondi immobiliari italiani.

Il fondo lussemburghese è partecipato da diversi limited partners localizzati nel Granducato, negli Stati Uniti, Cayman e Canada; è gestito da una società di gestione fiscalmente residente in Lussemburgo che agisce in autonomia e indipendenza rispetto agli investitori, sulla base di una predefinita politica di investimento ed è soggetta alla vigilanza della Commission de surveillance du secteur financier (“Cssf”), l’autorità di vigilanza lussemburghese.

L’Agenzia delle Entrate, in linea con precedenti chiarimenti (per l’ultimo si veda il nostro articolo “Fondi immobiliari, nuovi chiarimenti sul regime fiscale” dello scorso 8 settembre), ritiene che i proventi distribuiti dai due fondi immobiliari italiani possano beneficiare dell’esenzione da ritenuta in quanto:

  •  il fondo lussemburghese e la relativa società di gestione sono costituiti nel Granducato, che è un Paese white list (cioè un Paese incluso nella lista del Decreto ministeriale 4 settembre 1996);
  • lo strumento in oggetto presenta requisiti sostanziali e finalità di investimento degli organismi di investimento collettivi del risparmio italiani; ciò si desume dal fatto che questo strumento si occupa della gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e la relativa società di gestione è autonoma rispetto agli investitori;
  • esiste una forma di vigilanza sulla società di gestione;
  • la catena societaria tra il fondo lussemburghese e quelli italiani è costituita da veicoli interamente partecipati e residenti in Paesi white list.

Con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate ribadisce quindi i requisiti necessari per beneficiare dell’esenzione da ritenuta sui proventi distribuiti da fondi immobiliari italiani a fondi di investimento white list, che investono nei fondi italiani tramite una catena di veicoli white list interamente controllati.


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di Elena Cardani

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Tax partner dello studio tributario e societario Deloitte, è esperta di fiscalità immobiliare. Assiste investitori nazionali e internazionali nelle operazioni di M&A, con specifico focus ai deal immobiliari. Ha significativa esperienza nella fiscalità dei fondi immobiliari e delle Sicaf. Si occupa inoltre della fiscalità connessa alle operazioni di finanziamento.

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