Fondazioni: attenzione ai contributi ricevuti

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In linea di massima le erogazioni non sono imponibili se il trasferimento avviene tra due fondazioni. In questo caso, la norma non può essere applicata perché i contributi dati non hanno natura patrimoniale

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L’Agenzia delle entrate risponde a una domanda formulata da una fondazione per chiarire un dubbio di natura fiscale

Poco conta chi eroga le somme.L’aspetto da considerare è il fine delle erogazioni

Le somme ricevute da una fondazione per coprire dei costi relativi all’attività di impact investing hanno rilevanza reddituale e infatti saranno inseriti come proventi all’interno del conto economico. Questo quanto emerge dalla risposta n.189 dell’Agenzia delle entrate, interpellata dalla fondazione.

Il caso

La fondazione in questione era nata come ente di assistenza sociale. Al momento è però diventata anche promotrice di una nuova attività economica nel campo dell’innovazione sociale. E proprio per questo ha ricevuto, da un’altra fondazione, dei soldi per coprire i costi legati all’attività di impact investing. La fondazione ricevente ritiene che questi contributi non siano imponibili, dato che si tratta di trasferimenti fatti tra due fondazioni.

La risposta

L’Agenzia delle entrate sottolinea come l’attività della fondazione è di natura finanziaria e dunque può essere qualificata come commerciale. Questo perché ha per oggetto lo svolgimento di attività di imact investing e social venture capital. L’Amministrazione finanziaria sottolinea dunque come di riflesso, partendo da queste attività, anche la fondazione assume carattere commerciale.

E dunque, venendo al nocciolo della questione, come devono essere qualificati i contributi che la fondazione riceverà? Secondo l’Agenzia delle entrate questi devo essere contabilizzati, rispettando il principio di competenza economica e devono essere scritti a bilancio secondo le loro effettive finalità. I tecnici dell’Amministrazione finanziaria specificano che i soldi ricevuto devono essere inquadrati in base alla loro destinazione. Poco conta chi eroga le somme se soci o un’altra fondazione. L’aspetto da considerare è il fine. E dunque, partendo da questo presupposto i contributi ricevuto dovranno essere considerati sopravvenienze attive.

Inoltre, la fondazione ha anche dichiarato di aver messo la somma sotto la voce proventi del conto economico, dato che non si tratta di soldi che vanno ad aumentare il patrimonio ma alla realizzazione delle attività di start up o simili. E quindi, non avendo i contributi natura patrimoniale assumono rilevanza dal punto di vista reddituale.


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di Giorgia Pacione Di Bello

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