L’esonero dell’esecutore testamentario

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Come, e in quali circostanze, è possibile rimuovere l’esecutore testamentario dal suo incarico

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L’art. 710 codice civile prevede quanto segue “(1) su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia. (2) L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti”.
La norma in commento si ritiene inderogabile, e trova applicazione solo ove il soggetto designato dal testatore quale esecutore abbia accettato l’ufficio. I requisiti richiesti per l’esonero dell’esecutore sono i seguenti:

(1) “gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi”. Si ritiene che tali gravi irregolarità non richiedano la dolosa preordinazione dell’esecutore, essendo sufficiente la negligenza nell’esercizio delle sue funzioni. È stato ritenuto, in giurisprudenza, che la violazione dell’obbligo di apposizione dei sigilli e dell’inventario, come previsti dall’art. 705 del codice civile, integri grave irregolarità idonea a motivare l’esonero dell’esecutore. Si ritiene altresì che la violazione dell’obbligo di rendiconto costituisca grave irregolarità;

(2) “per inidoneità all’ufficio”. Tale requisito si specifica nelle gravi difficoltà che l’esecutore, per proprie qualità personali, incontra nell’adempimento dei compiti derivanti dal suo ufficio; occorrono tuttavia non irregolarità lievi, frutto di imperizia, ma mancanze gravi e ripetute. Va considerata, nel novero delle cause integrative dell’inidoneità all’ufficio, anche l’incapacità naturale, che non è causa di decadenza automatica dall’ufficio;

(3) “o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia”. Tale previsione integra quei casi in cui l’esecutore, pur non avendo violato i propri obblighi, e pur non essendo incorso in mancanze gravi e ripetute, abbia compiuto uno o più atti tali da far temere che non sia raggiunto il risultato divisato dal testatore: devono essere atti tali da dar adito a fondati sospetti sulla correttezza dell’esecutore testamentario, e le azioni compiute devono rendere obbiettivamente immeritevole di fiducia l’esecutore testamentario.

La legittimazione attiva, ai sensi dell’art. 710 codice civile, spetta a “ogni interessato”. Si ritengono interessati eredi e legatari, e pure secondo la dottrina i chiamati all’eredità (con l’osservazione che, in questo caso, la proposizione dell’istanza per l’esonero dell’esecutore testamentario si reputa – secondo la medesima dottrina – atto di accettazione tacita dell’eredità). Si ritiene invece esclusa la legittimazione attiva del chiamato in subordine, mentre è discusso se i creditori del de cuius e/o dell’erede siano legittimati. Quanto ai creditori del de cuius in particolare, alcuni autori hanno osservato che la legittimazione spetti loro solo nella misura in cui il testatore non abbia escluso l’esecutore testamentario dall’amministrazione della massa ereditaria ai sensi dell’art. 703, comma 2,codice civile.
L’istanza si propone, ai sensi dell’art. 750 codice di procedura civile, con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il Presidente fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati. L’art. 710, comma 2 codice civile prevede che il Presidente, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore testamentario, potendo pure disporre opportuni accertamenti. Alcuni autori ritengono l’audizione dell’esecutore come necessaria, potendo raffigurarsi un interesse, anche non patrimoniale, alla continuazione dell’ufficio.
Ai sensi dell’art. 750, comma 3, codice di procedura civile, contro il provvedimento del Presidente del Tribunale può essere proposto reclamo davanti al Presidente della Corte di Appello, a norma dell’art. 739 codice di procedura civile, il quale provvede con ordinanza non impugnabile previa audizione degli interessati.

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di Maria Cristiana Felisi

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Maria Cristiana Felisi è Of Counsel di Maisto e Associati. Ha sviluppato una particolare competenza nella consulenza ai clienti su aspetti di diritto privato e di famiglia, tra cui il diritto delle successioni, i trust, le fondazioni, la pianificazione successoria, real estate, societario e relativo contenzioso. È una mediatrice professionale per le imprese, un Family Officer qualificato in Italia e membro dell’International Bar Association (IBA). E’ iscritta all’albo degli avvocati di Milano dal 1992 ed è patrocinatrice davanti alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori.

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