E-mail e messaggi WhatsApp sono corrispondenza

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La corrispondenza informatica o telematica è equiparata alla corrispondenza epistolare e telegrafica

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Il termine corrispondenza è utilizzato senza alcuna specificazione, prestandosi ad essere riferito ad ogni forma di comunicazione divenuta praticabile a seguito dell’evoluzione tecnologica

Posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi

Con la sentenza n. 170 del 2023 la Consulta, a partire da una vicenda che ha interessato Matteo Renzi, rende chiarimenti in merito al valore assunto, in certe circostanze, da email e messaggi whatsapp, chiarendo che: posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. 

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Il principio espresso dalla Consulta

La nozione di corrispondenza si presta a ricomprendere, oltre alla tradizionale corrispondenza cartacea recapitata a mezzo del servizio postale e telegrafico, divenuta ormai statisticamente minoritaria, anche i messaggi scritti scambiati attraverso strumenti di tipo informatico e telematico: messaggi assistiti dalla medesima garanzia di segretezza, assicurata dalle credenziali di accesso riservate per la corrispondenza elettronica e dalla disponibilità esclusiva, in capo ai corrispondenti, dei dispositivi elettronici utilizzati per lo scambio dei messaggi di testo. 

L’assimilabilità dei due strumenti, che assolvono alla medesima funzione comunicativa per iscritto, è stata costantemente riconosciuta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha sempre ritenuto riferibile la nozione di «corrispondenza», di cui all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, alla posta elettronica e ai messaggi scambiati via internet, così come ai dati memorizzati nei server informatici, negli hard disk e negli altri dispositivi di memorizzazione. 

Il termine corrispondenza è utilizzato senza alcuna specificazione, prestandosi ad essere riferito ad ogni forma di comunicazione divenuta praticabile a seguito dell’evoluzione tecnologica. Ciò comporta che lo scambio di comunicazione attraverso mezzi tradizionali o tecnologici gode delle medesime forme di protezione e garanzie. Del resto, spiega la Consulta, nell’attuale momento storico, ove lo strumento postale novecentesco è del tutto recessivo, sottrarre alla protezione costituzionale la corrispondenza elettronica significherebbe (nel caso di specie ci si riferisce alle garanzie parlamentari, in relazione a Renzi) sottrarre a garanzie di libertà e segretezza un numero enorme di comunicazioni private.

Cosa si intende per corrispondenza?

Nella parte in diritto della pronuncia della Consulta, si mette in evidenza che è indubbio che lo scambio di messaggi elettronici – e-mail, SMS, WhatsApp e simili – rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost. 

Quello di «corrispondenza» è concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza.

In questo senso, la Corte ha ripetutamente affermato che la tutela accordata dall’art. 15 Cost. – che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, consentendone la limitazione soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge – prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, «aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata

La garanzia si estende, quindi, ad ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale.

Posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi.

Possibili criticità

Chiarito quanto sopra, la Consulta affronta un altro problema, vale a dire: se mantengano la natura di corrispondenza anche i messaggi di posta elettronica e WhatsApp già ricevuti e letti dal destinatario, ma conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente.

Sul punto, soccorre il richiamo alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale non ha avuto esitazioni nel ricondurre nell’alveo della «corrispondenza» tutelata dall’art. 8 CEDU anche i messaggi informatico-telematici nella loro dimensione “statica”, ossia già avvenuti.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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