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Infatti, anziché aprire una posizione Iva (o nominare un rappresentante Iva) in ciascun Stato comunitario dove si vende a distanza, per gli operatori italiani sarà possibile aderire al nuovo sistema, ed evitare il moltiplicarsi di adempimenti burocratici (peraltro da applicare secondo le specificità locali), provvedendo a versare tutte le imposte (sul valore aggiunto) dovute ai singoli Stati a uno solo di essi, ovvero il nostro.
Si badi che il sistema è facoltativo e conosce talune deroghe; in più non comporta la possibilità di applicare l’imposta con aliquota unica: ogni consumatore comunitario deve restare inciso da un tributo calcolato con la percentuale vigente nel suo Paese (per capirci, si va dal 17% del Lussemburgo, al 27% dell’Ungheria, passando per il 22%, come noto, dell’Italia).
Va segnalato, per completezza, che il sistema Oss risulta applicabile non solo per le vendite a distanza di beni, ma anche nel caso di servizi prestati a soggetti privati per i quali l’Iva risulti dovuta (in base a regole territoriali alquanto articolate) in uno Stato diverso da quello del prestatore.
Non si tratta, peraltro, di una mera semplificazione burocratica, ma di un passo avanti nel contrasto alle frodi Iva (fenomeno non ancora debellato, e tendenzialmente destinato a rimanere endemico, proprio come il covid-19), alla realizzazione di un contesto competitivo parificato tra le imprese (cosiddetto level playing field), e, se si vuole, alla riaffermazione della dimensione comunitaria (e armonizzata) dell’Iva.
Se però verrà effettivamente varata la minimum tax (15%) globale sulle multinazionali, recentemente proposta dagli Stati Uniti, il passo successivo, volendo identificare un “trend”, sarebbe proprio quello di ridurre il divario oggi esistente tra i vari Paesi nella determinazione della base imponibile.

