Dove si pagano le tasse se la banca non ha sede in Italia?

MIN

La questione viene sollevata da un istituto di credito estero che ritiene che nulla sia dovuto al Fisco sugli interessi relativi a prestiti concessi a clienti italiani. L’Agenzia delle entrate afferma il contrario

WW Snippets test

La risposta 500 del 2021 dell’Agenzia delle entrate è abbastanza significativa dal punto di vista dell’operatività fiduciaria. Il quesito, posto da una banca estera priva di sedi in Italia riguarda il trattamento fiscale degli interessi attivi che percepisce a seguito dei finanziamenti erogati alla propria clientela residente fiscale in Italia. Tra le attività della banca rientra quella della concessione di finanziamenti ai propri clienti, i quali utilizzano questa liquidità per effettuare investimenti finanziari o per acquistare immobili.
Essendo i clienti persone fisiche e, quindi, non sostituti d’imposta, la banca estera deve procedere al pagamento delle imposte generate in conseguenza dei redditi realizzati in Italia. Tale adempimento deve essere effettuato tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi. La banca estera, però, non ritiene di dover corrispondere imposte al fisco italiano. E giustifica tale posizione sulla base alla Risoluzione Ministeriale del 18 febbraio 2021, n. 12/E. In tale documento l’Agenzia delle entrate aveva precisato che, in presenza di redditi di capitale, uno dei presupposti impositivi è costituito dalla circostanza che il reddito sia prodotto nel territorio dello Stato.

Pertanto, la banca estera ritiene che le tasse non siano dovute, in quanto non sempre sarebbe soddisfatto il requisito territoriale. Secondo l’Agenzia delle entrate, invece qualora una società estera non abbia una stabile organizzazione in Italia “i redditi prodotti in Italia ai sensi dell’articolo 23 del Tuir concorrono a formare il reddito complessivo delle società”. L’articolo 23 del Tuir precisa che “si considerano prodotti in Italia i redditi di capitale corrisposti … da soggetti residenti nel territorio dello Stato”. Sulla base di quanto sopra, l’Agenzia delle entrate conclude che gli interessi derivanti dai finanziamenti erogati dalla banca estera in favore di residenti in Italia sono soggetti a imposizione. Nel momento in cui le persone fisiche residenti corrispondono gli interessi, non essendo sostituti d’imposta, sarà la banca a tassare i proventi ricevuti e presentare una dichiarazione dei redditi. Da tale conclusione si può desumere, quindi, che se il soggetto che provvede a erogare gli interessi in favore della banca è un sostituto d’imposta, sarà quest’ultimo che dovrà provvedere all’applicazione delle imposte e versarle al fisco.

Tale questione era stata già oggetto di analisi da parte della stessa Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 89/E del 25 settembre 2012. Anche in quel caso si precisava che i redditi di capitale prodotti da soggetti non residenti in Italia devono essere assoggettati a una ritenuta a titolo d’imposta. In assenza di stabile organizzazione in Italia, è necessario che la tassazione venga effettuata dalla stessa banca attraverso dichiarazione dei redditi.
L’obbligo dichiarativo può essere eliminato solo con la sottoscrizione, da parte del cliente della banca, di un mandato fiduciario. In tal caso è infatti la fiduciaria ad applicare la tassazione prevista dalla normativa.

Affinché ciò si realizzi, è necessario che il soggetto residente fiscale italiano sottoscriva un mandato fiduciario, avente a oggetto il finanziamento ricevuto. In questo modo il pagamento degli interessi passivi da parte del cliente avviene per il tramite della società fiduciaria, la quale, essendo un sostituto d’imposta, provvederà a calcolare e trattenere la ritenuta per conto della banca.La sottoscrizione del mandato fiduciario comporta vantaggi per i residenti fiscali italiani. che non dovranno indicare il finanziamento ricevuto nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. La banca estera dovrebbe prevedere la necessità di sottoscrivere un mandato con una società fiduciaria Italiana per chi sottoscrive un prestito. Una soluzione preferibile anche in ottica di responsabilità: in presenza, infatti, di una società fiduciaria, la responsabilità sul calcolo e il versamento delle imposte ricade sul sostituto d’imposta.

(articolo tratto dal magazine We Wealth di ottobre)

Warning: Undefined variable $tags in /home/wedev_n84yt/webapps/staging/wp-content/themes/the-project/template-parts/content.php on line 277

di Elio Macchia

WW Snippets test

Dopo aver prestato la propria attività professionale in uno studio tributario internazionale ha collaborato con Unione Fiduciaria S.p.A. nell’ambito della pianificazione successoria e degli strumenti di protezione del patrimonio. Dal 2016 è legal counsel nella società fiduciaria Crossfid S.p.A. e amministratore delegato di una Trust Company Italiana.

Fai rendere di più la tua liquidità e il tuo patrimonio. Un’opportunità unica e utile ti aspetta gratuitamente.

Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.

Articoli più letti

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N. 67 – aprile 2024
Magazine 66 – marzo 2024
Guide
Design

Collezionare la nuova arte fra due millenni

INVESTIRE IN BOND CON GLI ETF

I bond sono tornati: per anni la generazione di income e la diversificazione del rischio erano state erose dal prolungat...

Dossier, Outlook e Speciali
Più dati (e tech) al servizio del wealth
Il Trust in Italia