Donazioni estere: quando si pagano le imposte?

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Occorre valutare se l’oggetto della donazione, il denaro, possa essere considerato quale bene ”esistente” nel territorio dello Stato

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La donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia

Con una recente risposta a interpello, n. 7 del 2024, l’Agenzia delle entrate ha reso chiarimenti in merito alla tassazione prevista su un atto di donazione relativo a denaro depositato su un conto corrente estero.

Il principio di territorialità

L’Agenzia dell’entrate, in riferimento al caso concreto, che riguarda l’interesse di un cittadino italiano ad acquistare un immobile attraverso denaro ricevuto in donazione da un parente che vive all’estero, mette in evidenza che:

  • secondo quanto previsto dall’art. 2 del Dlgs. 346/90, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Tuttavia, se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

Da ciò se ne ricava che se il donante risulta  residente in  Italia, l’imposta si applica in relazione a tutti i beni o diritti trasferiti, compresi quelli  esistenti  all’estero; mentre, se il  donante  risulta  residente  all’estero  al momento  della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti ”esistenti” sul territorio  italiano (c.d. ”principio della territorialità”)

Presunzione di esistenza nel territorio dello Stato

Ai sensi della norma su citata, si considerano esistenti sul territorio dello Stato:

  • le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione  in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede  dell’amministrazione o l’oggetto principale; le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti, i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato.

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La risposta dell’Agenzia

Alla luce di quanto sopra, si comprende che ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione,  relativamente agli atti  formati all’estero da parte di donante non residente, occorre valutare se i beni oggetto di  donazione siano da considerare ”esistenti” o meno nel territorio dello Stato.

Più in particolare, con riferimento al caso di specie, occorre esaminare  se l’oggetto  della  donazione, il  denaro,  possa  essere considerato quale bene ”esistente” nel territorio dello Stato.

Richiamando una pronuncia  resa dalla Corte  di Cassazione, n.  8175 del  24 marzo  2021, l’Agenzia sottolinea che:

  • per  il  principio  della  territorialità  dell’imposta ai  fini  della  imponibilità  dell’operazione economica in Italia, occorre verificare se il fenomeno economico della donazione si sia verificato all’interno del territorio italiano
  • il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.

Del resto, se il donante è residente all’estero al momento della donazione, questa è soggetta ad imposta soltanto in relazione all’ubicazione del bene o del diritto donato in territorio nazionale (secondo il collegamento individuato  nell’elenco prestabilito dal legislatore).

Pertanto, si può concludere che la donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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