Documentazione bancaria contro l’evasione

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La documentazione bancaria è una valida prova per contestare la presunzione di evasione. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3229 dell’11 febbraio 2020

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Il contribuente può dimostrare di non evaso del denaro presentato la documentazione bancaria che attesti i movimenti

Questo andrà a testimoniare che sul conto corrente della persona sono transitati dei soldi ma che questa non ne ha potuto beneficiare

La documentazione bancaria è una prova per superare la presunzione di evasione. E questo perché gli estratti del conto corrente sono una documentazione adatta a comprovare l’entità e la durata del possesso dei redditi. Questo va dunque ad escludere il caso del semplice transito su un conto corrente che non ha reso possibile usare la somma.
A deciderlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 3229 dell’11 febbraio 2020. La decisione è stata presa a seguito del ricorso, da parte di un contribuente contro la decisione presa dalla Ctr che, nella sentenza di primo grado aveva accolto in pieno l’appello dell’Agenzia delle entrate che aveva in essere una controversia per un appello di avviso di accertamento.

Secondo la Ctr l’appello dell’Amministrazione era legittimo perché il contribuente non aveva dato prova sufficiente per contrastare la presunzione che reggeva l’accertamento fiscale. Nel dettaglio il contribuente aveva tentato di opporsi alla presunzione di evasione sostenendo come giustificazione che quei soldi provenivano da una donazione fatta da parte dei genitori dal 2001 al 2006. Secondo la Ctr la prova non era sufficiente perché sugli estratti conti bancari non risultavano esserci i nomi di chi aveva emesso gli assegni.

In appello il contribuente ha dichiarato che il giudice di merito, nella sentenza di primo grado, non aveva tenuto conto della documentazione bancaria esibita a riprova della provenienza delle risorse riscontrate, con particolare riferimento alla donazione e agli estratti del conto corrente bancario. La Corte di Cassazione esaminando i dati ha invece ritenuto fondato il motivo portato dal contribuente. E dunque ha affermato come la documentazione bancaria “rappresentativa della sequenza temporale dell’operazione di accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l’acquisto (nonché gli estratti dei conti correnti bancari comprovanti l’entità e la durata del possesso dei redditi), non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente”.


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di Giorgia Pacione Di Bello

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