Divisione della comunione ereditaria: criteri per la tassazione

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La ripartizione di beni ricevuti in comunione per effetto dell’eredità può nascondere una duplicazione di tassazione oppure è fiscalmente salvaguardata e quindi comunque conveniente?

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È piuttosto frequente che agli eredi si presenti l’opportunità, se non la necessità, di ripartirsi i beni che hanno ricevuto in comunione a seguito della successione, così che possano meglio gestirli e sfruttarli in esclusiva piuttosto che in comune fra loro; capita pertanto di dover affrontare, poi, la suddivisione di beni che sono stati ricevuti indivisi, prima.
E ciò può accadere sia quando il testatore ha pianificato con cura e con precisa volontà il trasferimento indiviso dei propri beni, ma gli eredi non hanno saputo efficacemente trovare continuità in tale disegno, sia quando in realtà non si è affatto progettata alcuna pianificazione successoria.

Ci si chiede allora se la divisione ereditaria, intesa come negozio giuridico attraverso il quale i coeredi, contitolari del diritto di proprietà o altro diritto reale su uno o più beni determinati, sciolgono la comunione tra loro esistente e attribuiscono a ciascuno la titolarità esclusiva di una porzione dell’asse ereditario, imponga un ulteriore balzello o configuri una fattispecie meritevole di tutela.

Tutto è partito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25021/2019 la quale, seppure in ambito civilistico, ha infranto la tradizione e attribuito alla divisione ereditaria una natura costitutiva e non dichiarativa, creando di fatto molteplici interrogativi soprattutto in tema di imposte d’atto.

Da ciò sono scaturite le recenti risposte che l’Agenzia delle entrate ha fornito a un paio di interpelli in cui è stato confermato che fiscalmente la divisione ereditaria sconta l’imposta di registro in termine fisso con aliquota dell’1% calcolata sul valore complessivo dei beni oggetto di divisione qualora siano assegnati beni per un valore corrispondente quello spettante di diritto.

Al contrario, nel caso in cui il valore sia eccedente, è previsto che, conguagli superiori al 5% della quota di diritto, sono considerati una vendita, con conseguente applicazione delle aliquote previste per gli atti traslativi. In questo caso, però, nonostante la posizione espressa con la risposta all’interpello n. 534/2020 che ha indicato quale criterio di valorizzazione quello del valore venale in comune commercio, si ritiene che per gli immobili – esclusi i terreni edificabili – sia sempre possibile far riferimento al metodo di valutazione “automatica” catastale, soprattutto a seguito del chiarimento sancito con la sentenza della Suprema Corte n. 27692/2020.

È, infine, interessante notare che l’aliquota dell’1% è assicurata ogniqualvolta si sia in presenza di una divisione che riguarda beni provenienti da una pluralità di titoli di acquisto (cosiddette masse plurime), sempreché l’ultimo acquisto sia avvenuto a titolo successorio (si pensi al caso di acquisto in comunione di compendi immobiliari da parte di due coniugi cui subentrano per eredità i figli che avevano già acquistato in comunione altri beni). Abitualmente, infatti, l’attribuzione divisionale delle masse plurime si configura come un’operazione permutativa con aliquota ben diversa dall’1%.

Inoltre, per quanto non espressamente normato, si ritiene che la cessione infraquinquennale di un immobile acquisito per divisione ereditaria, in assenza di conguagli, non generi plusvalenze imponibili al pari di quanto disposto per gli immobili acquisiti per successione.


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di Mara Palacino

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