Dimostrare il pagamento: basta il bonifico?

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La semplice disposizione di bonifico impartita alla banca non dimostra il pagamento in quanto non è idonea a provare l’avvenuto incasso delle somme di danaro

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L’estratto conto non è sufficiente per dimostrare l’avvenuto pagamento

Il bonifico è suscettibile di revoca o di storno

Con una recente pronuncia, n. 8046 del 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione particolarmente interessante in quanto tocca un interrogativo che è passato per la mente alla maggior parte delle persone, vale a dire: per dimostrare l’avvenuto pagamento basta il bonifico?

Bonifico ed estratto conto dimostrano il pagamento?

Ad avviso della Corte, la prova dell’avvenuto pagamento non è raggiunta per il solo fatto di aver effettuato un bonifico, in particolare quando questo è stato inviato in data diversa da quella dell’acconto, se previsto, nonché in quanto il bonifico è documentato esclusivamente da un estratto conto, di per sé privo di valenza probatoria, posto che l’estratto conto indica solo la disposizione di pagamento impartita dalla banca.

La semplice disposizione di bonifico, avvertono i giudici, non costituisce prova del pagamento. La prova è raggiunta solo se dimostrata con l’integrazione di altri elementi.

In particolare il pagamento si perfeziona allorché la somma di denaro entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto

Al contrario, non si perfeziona con il mero ordine inoltrato alla banca di dare corso al pagamento. Anche perché, osservano i giudici, la disposizione di pagamento impartita alla banca è, a certe condizioni, revocabile o suscettibile di storno.

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Quando si perfeziona il pagamento?

Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro, osservano i giudici, postula il trasferimento materiale della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del soggetto chiamato a pagare a quella del soggetto creditore o comunque avente titolo a ricevere

Per questa ragione, il conseguimento effettivo della somma di denaro non si integra, neppure in via presuntiva, per effetto del mero ordine di bonifico.

Occorre, infatti, avere dimostrazione che le somme per cui si è dato ordine di pagamento alla banca risultino effettivamente incamerate.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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