Decreto rilancio: novità per locazioni non residenziali

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Il decreto rilancio introduce un nuovo credito di imposta per le locazioni non residenziali, ampliando l’agevolazione introdotta con il decreto cura Italia

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Il decreto rilancio (D.L. n.34, entrato in vigore il 19 maggio 2020 e in attesa di conversione in legge entro 60 giorni) tra le misure per contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza covid-19, introduce un nuovo credito d’imposta per le locazioni di immobili non residenziali (articolo 28). L’agevolazione è destinata a una platea di soggetti più ampia rispetto a quella del bonus affitti introdotto con il decreto cura Italia ed estende il bonus anche temporalmente, aggiungendo al mese di marzo anche aprile, maggio e, per talune categorie di soggetti, giugno.
Più in dettaglio:

soggetti destinatari: i soggetti destinatari del tax credit sono:

  • le imprese e i soggetti esercenti arti o professioni con ricavi o compensi non superiori ad €5milioni nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020;
  • le strutture alberghiere, a prescindere dai ricavi;
  • gli enti non commerciali in relazione a immobili destinati allo svolgimento di attività istituzionali;

tipologia di immobile e di contratto di locazione: rientrano nell’agevolazione:

  • i contratti di locazione e di leasing di immobili non residenziali destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, artigianale, agricola, commerciale e professionale; e
  • i contratti di affitto di azienda che includono almeno un immobile non residenziale destinato all’attività d’impresa, artigianale, agricola, commerciale e professionale;

modalità di determinazione del credito: il credito spetta a condizione che il locatario (enti non commerciali esclusi) abbia subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi del 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente ed è pari, per tutti i soggetti a esclusione delle strutture turistico ricettive a carattere stagionale:

  • in caso di locazione o leasing, al 60% del canone versato nel 2020 per il mese di marzo, aprile e maggio;
  • in caso di affitto di azienda, al 30% del canone versato nel 2020 per il mese di marzo, aprile e maggio;

Per le strutture turistiche ricettive a carattere stagionale i mesi di riferimento sono aprile, maggio e giugno.

modalità di utilizzo del credito: il locatario può utilizzare il credito come segue:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione successivamente al pagamento del canone;
  • optare di cedere il credito a terzi entro il 31 dicembre 2021. I terzi possono utilizzare il credito con le stesse regole del locatario interamente nell’anno, senza possibilità di utilizzarlo negli anni successivi o chiederlo a rimborso. È prevista l’emanazione di un provvedimento dell’agenzia delle Entrate con le modalità attuative.

Il limite annuale per le compensazioni di €700.000 (esteso a €1milione per il 2020) non si applica.

altre previsioni: il credito di imposta in esame per il mese di marzo non è cumulabile con il credito d’imposta previsto del decreto cura Italia.


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di Elena Cardani

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Tax partner dello studio tributario e societario Deloitte, è esperta di fiscalità immobiliare. Assiste investitori nazionali e internazionali nelle operazioni di M&A, con specifico focus ai deal immobiliari. Ha significativa esperienza nella fiscalità dei fondi immobiliari e delle Sicaf. Si occupa inoltre della fiscalità connessa alle operazioni di finanziamento.

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