Criptoattività: prorogato il termine per il versamento dell’imposta

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Prorogati di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle criptoattività

Indice

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La rideterminazione del valore è possibile attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14% entro (alla luce del nuovo termine) il 30 settembre 2023

Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante

Prorogato il termine per il pagamento dell’imposta

Con un comunicato stampa stringato il Ministero dell’Economia comunica che, in forza di una disposizione normativa in dirittura di arrivo, verranno prorogati di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle criptoattività, il cui regime fiscale è stato ridefinito in legge di bilancio.

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La legge di bilancio ridefinisce il regime fiscale delle criptoattività

Come noto, la Legge di Bilancio 2023, in particolare nei commi da 126 a 147, individua le regole che disciplinano la tassazione delle operazioni riguardanti le criptoattività e la loro valutazione.

Sul punto, la nuova disciplina non solo chiarisce cosa sono le criptoattività, ora definite alla stregua di una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, ma inoltre prevede la possibilità di rideterminare il valore delle criptoattività possedute al 1° gennaio 2023.

In particolare, la rideterminazione del valore è possibile attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14% entro (alla luce del nuovo termine) il 30 settembre 2023, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo.

Altri aspetti di rilievo del nuovo regime sulle criptoattività

Come è dato leggere nel testo che reca la nuova disciplina:

  • per quanto concerne le criptoattività detenute al 31 dicembre 2021, la nuova disciplina prevede la possibilità di sanare le irregolarità commesse violando le norme sul monitoraggio fiscale e senza dichiarare gli eventuali redditi derivanti da quelle attività
  • come previsto dal comma 126 della legge di bilancio, non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra criptoattività aventi eguali caratteristiche e funzioni
  • nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero
  • i proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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