E se l’assemblea di una sgr s’incaglia in fase di passaggio generazionale?

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L’esercizio del diritto di voto è consentito solo al socio che possa dimostrare il deposito al Registro delle Imprese della propria richiesta di iscrizione dell’acquisto della relativa partecipazione, inter vivos o mortis causa

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In relazione al corretto funzionamento degli organi sociali, quali l’assemblea, di una società a responsabilità limitata, la morte del socio è una circostanza particolarmente delicata da gestire. Sebbene l’art. 2469 c.c. stabilisca il principio del libero trasferimento della partecipazione sociale per effetto della sola successione, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, è ormai pacifico che il semplice evento della successione non trasforma automaticamente l’erede (o legatario) in socio. 

Infatti, l’art. 2470 c.c. richiede, ai fini della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, il deposito della richiesta di iscrizione del titolo di acquisto del diritto sulla quota presso il registro delle imprese. Ne deriva che, ai fini dell’efficacia nei confronti della società, l’acquisto mortis causa della partecipazione sociale da parte dell’erede deve essere depositato e iscritto nel registro delle imprese. In concreto, in base al comma 2 dell’art. 2470 c.c., è necessario il deposito presso il competente Registro delle Imprese della richiesta di iscrizione dell’erede o del legatario verso presentazione del certificato di morte, di copia del testamento, se esiste, di un atto di notorietà giudiziale o notarile attestante la qualità di erede o di legatario della partecipazione, nonché della denuncia di successione. Ciò posto, appare contrario a buon senso ignorare la successione del socio in pendenza dell’esecuzione da parte degli eredi degli adempimenti pubblicitari richiesti presso il registro delle imprese. Da questa dicotomia tra norma cogente e senso comune discendono dubbi in merito al corretto funzionamento dell’assemblea dei soci con riferimento all’individuazione del soggetto destinatario dell’avviso di convoca- zione, se il socio defunto o l’erede, nonché al calcolo dei quorum assembleari, e in particolare, alla necessità di computare o meno la quota del defunto. Al riguardo, uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 61-2020/I) parte dal (corretto) principio che l’acquisto mortis causa della partecipazione da parte dell’erede non è opponibile alla società prima del deposito presso il registro delle imprese. 


In tal senso, non rileva l’eventuale conoscenza, da parte dell’organo amministrativo, della morte di un socio in conseguenza della comunicazione da parte degli altri soci o degli eredi. Pertanto, l’esercizio del diritto di voto in assemblea è consentito solo al socio che possa dimostrare il deposito al Registro delle Imprese della propria richiesta di iscrizione dell’acquisto della relativa partecipazione, inter vivos o mortis causa. Tuttavia, come detto, la circostanza della morte del defunto non può del tutto essere ignorata. Da un lato, al fine di consentire all’assemblea dei soci di funzionare nonostante l’inerzia degli eredi del socio defunto, posto che la delibera adottata dall’assemblea è nulla in caso di omessa convocazione anche di un solo socio, lo studio propone la soluzione, in effetti ragionevole, di ritenere l’assemblea regolarmente convocata laddove l’avviso di convocazione sia stato trasmesso al socio che risulti in quel momento tale al registro delle imprese, ancorché defunto. Conseguenza pratica molto rilevante di questa posizione è che, in mancanza di deposito dell’iscrizione, l’assemblea non potrà considerarsi regolarmente tenuta in forma totalitaria, cioè in difetto di convocazione del de cuius e dei suoi eredi. Al contempo, per tutelare gli eredi o legatari in pendenza delle suddette formalità pubblicitarie, il calcolo dei quorum deliberativi ai sensi dell’art. 2470 del Codice Civile, deve tener conto della quota degli eredi. Tale norma risolve anche la questione relativa alla composizione e alle decisioni assunte dall’assemblea in pendenza degli adempimenti pubblicitari da parte dell’erede. Dunque, le delibere si riterranno validamente assunte (solo) nel caso in cui il voto favorevole degli altri soci consenta di raggiungere le maggioranze richieste dalla legge.

(articolo tratto dal magazine We Wealth di giugno)


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di Gianmarco Di Stasio

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Socio responsabile del team legale dello Studio Russo De Rosa Associati. E’ specializzato nella consulenza ai clienti imprenditori e alle loro famiglie nella gestione di passaggi generazionali d’azienda, nell’apertura o cessione del capitale a terzi e nella trasmissione e protezione del patrimonio familiare. Nell’ambito di operazioni di acquisizione di pacchetti societari, con particolare focus sulle PMI, assiste importanti gruppi industriali internazionali e fondi di private equity.

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