Cosa accade se i beneficiari gestiscono in via di fatto il Trust?

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Ove i beneficiari, anche indirettamente, hanno potere di gestire il patrimonio segregato nel trust, quest’ultimo deve considerarsi fiscalmente inesistente

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È il trustee che conserva il ruolo di gestire i beni che il disponente decide di far confluire nel trust

Se il trust si configura come struttura meramente interposta i redditi potrebbero essere assoggettati a tassazione in capo al disponente

Come noto, il trust è un istituto giuridico di tradizione anglosassone, riconosciuto in Italia ma privo di una organica normativa interna idonea a disciplinarne compiutamente i profili civilistici e fiscali.
E invero, benché l’istituto in questione sia sempre più diffuso anche nel nostro Paese, sovente si aprono questioni (con conseguenze di natura fiscale) relative al modo in cui si articolano, o potrebbero articolarsi, i rapporti dei soggetti che operano, con diversi ruoli, attraverso questo istituto.
I protagonisti del trust, in linea di principio, sono: il disponente (settlor), colui che trasferisce al trustee il diritto e il dovere di gestire i beni in trust e di trasferirli ai beneficiari; il trustee, il quale ha potere-dovere di amministrare, gestire e disporre dei beni del trust ricevuti dal settlor nell’interesse dei beneficiari e rispondendo alla volontà del disponente; i beneficiari, coloro ai quali saranno assegnati i beni oggetto del trust alla sua scadenza; il guardiano (protector), figura eventuale che ha il compito di verificare che il trustee non ponga in essere comportamenti in contrasto con le finalità del trust e che realizzi il programma delineato dal disponente nell’atto istitutivo.

Ebbene, il peso esercitato nelle dinamiche del trust dai protagonisti del rapporto fiduciario, involge questioni di natura tributaria.

Ad esempio, il ruolo, in via di fatto attribuito al disponente o, ad esempio, indirettamente riconosciuto ai beneficiari, avrà ripercussioni sulla definizione del trust che, a certe condizioni, può arrivare a configurarsi quale struttura meramente interposta; con inevitabili ricadute in termini dell’individuazione delle figure che dovranno essere realmente assoggettate a tassazione.

Il nostro ordinamento, ai fini delle imposte dirette, distingue tra trust trasparente (caratterizzato da beneficiari individuati) e trust opaco (vale a dire privo di beneficiari individuati). Per valutare se il trust possa considerarsi fiscalmente esistente, dunque essere soggetto passivo Ires, occorre prendere in considerazione i cd. criteri di interposizione (ricavabili dalla circ. 27 dicembre 2010 n. 61).

Detti criteri, infatti, evidenziano quando il trust, alla luce dei rapporti effettivi che intercorrono tra le parti coinvolte nelle dinamiche dell’istituto, è considerato struttura meramente interposta; e quando, conseguentemente, i redditi da esso prodotti devono essere imputati e tassati in capo al disponente.

Senza dubbio, il potere amministrativo e dispositivo riconosciuto al trustee è ampio e discrezionale, come peraltro è nella normale fisiologia del ruolo ricoperto da questa figura. Allo stesso tempo, il trust è da ritenersi fiscalmente inesistente in quanto interposto, quando: il disponente o il beneficiario può far cessare liberamente il trust in ogni momento a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi; il disponente o il beneficiario risulti, dall’atto istitutivo o da elementi di fatto, titolare di poteri in conseguenza dei quali il trustee non può esercitare pienamente il suo ruolo; in ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee risulti limitato o condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

Ebbene, in tali casi il trust si configura come struttura meramente interposta e ciò comporta che i redditi saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.

Tutto ciò considerato, occorre fare riferimento ad una recente risposta ad interpello resa da parte dell’Agenzia delle entrate, n. 796/2021.

L’Agenzia, nel caso di specie esaminato, ha rilevato come il trust deve considerarsi fiscalmente inesistente in quanto i poteri del trust sono gestiti dai beneficiari, che hanno potere di influire sul consenso e sul ruolo del guardiano.

In questi termini, il trust è da considerarsi inesistente in quanto il trustee non riesce ad esercitare appieno i suoi poteri senza il previo consenso dei beneficiari. L’ Agenzia, infatti, osserva che il potere di gestione del trust in capo al trustee è subordinato al preventivo consenso del guardiano che, a sua volta, è condizionato dalla volontà dei beneficiari: per l’operato del trustee, in effetti, emerge come sia richiesto il parere o il consenso del guardiano, che risulta di fatto non indipendente dai beneficiari.

È sulla scorta di queste valutazioni che l’Agenzia ha ritenuto non valido sotto il profilo fiscale il trust e, conseguentemente, è in ragione di queste osservazioni che ha ritenuto che i redditi prodotti dal trust, solo dal punto di vista formale, devono in realtà essere ricondotti, in termini di assoggettamento a tassazione, in capo al disponente.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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