Corte Ue: sì ad un diverso trattamento Iva

2 MIN

Secondo i giudici europei il regolamento del Consiglio Ue non stabilisce alcun obbligo di cooperazione tra le varie autorità competenti. E inoltre ogni stato può decidere fiscalmente entro i propri confini

Indice

WW Snippets test

Il tutto è partito nell’ambito di una controversia tra una società di diritto polacco e l’Agenzia delle entrate ungherese

La Corte parte dal presupposto che il regolamento n-904/2010 ha lo scopo di incoraggiare lo scambio di informazioni fiscali per evitare fenomeni di evasione

Ogni stato membro può imporre la propria normativa fiscale, anche se non risulta essere armonizzata con gli altri paesi. A dirlo è stata la Corte di giustizia Ue, che ha specificato come il regolamento del Consiglio Ue non stabilisce nessun obbligo di cooperazione tra le vari amministrazioni fiscali dei paesi membri.

Il caso

Il tutto è partito nell’ambito di una controversia tra una società di diritto polacco e l’Agenzia delle entrate ungherese. La società in questione non ha né uffici né magazzini in Ungheria. È stabilita in Polonia. Per l’amministrazione fiscale ungherese non possiede dunque una sede di lavoro ai fini Iva.

La sua attività avviene tutta online. E riguarda la vendita di prodotti per animali, che commercializza via Web. Nel 2012 la società aveva offerto ai clienti la possibilità di fare un contratto con un’altra società di trasporto polacca, per inviare i prodotti comprati. Da sottolineare come l’impresa ungherese non faceva parte del contratto. E da qua parte proprio la questione giudiziaria. In particolare il giudice del rinvio si è interrogato se effettivamente l’Agenzia delle entrate ungherese potesse adottare e agire diversamente rispetto a quella polacca.

La questione finisce quindi davanti alla corte Ue. Si chiede se uno stato membro possa assoggettare alcune operazioni a un trattamento fiscale Iva diverso da quello oggetto di imposizione in un altro stato membro.

La decisione

La Corte parte dal presupposto che il regolamento n-904/2010 ha lo scopo di incoraggiare lo scambio di informazioni fiscali per evitare fenomeni di evasione. E dunque per accertarsi che l’Iva venga sempre pagata, in particolar modo quando si hanno a che fare con operazione tra stati. Non è infatti difficile evitare il pagamento dell’imposta se si ha a che fare con imprese che lavorano cross-border.

Inoltre, l’applicazione della corretta Iva da pagare dipende dalle informazioni che ha lo stato membro di un determinato stabilimento. Il regolamento Ue stabilisce dunque che i paesi devono collaborare tra di loro e con la Commissione, allo scopo di assicurare e rispettare le regole comunitarie che consentono l’accertamento dell’Iva. Da sottolineare come il regolamento si limita ad una cooperazione amministrativa tra le varie autorità finanziarie, ma non disciplina la competenza di tali autorità a procedere o meno, in base alle informazioni che hanno ottenuto. E dunque il regolamento non obbliga gli stati ha cooperare.

Inoltre la direttiva n.112/2006 consente di evitare la doppia imposizione e di garantire la neutralità fiscale. E dunque i giudici europei sono giunti alla conclusione che la direttiva n.112/2006 e il regolamento n-904/2010 devono essere interpretati nel senso che le vari amministrazioni fiscali possono decidere di assoggettare alcune operazioni a un trattamento diverso Iva rispetto a quello messo in piede nell’altro stato.


Warning: Undefined variable $tags in /home/wedev_n84yt/webapps/staging/wp-content/themes/the-project/template-parts/content.php on line 277

di Giorgia Pacione Di Bello

WW Snippets test

Fai rendere di più la tua liquidità e il tuo patrimonio. Un’opportunità unica e utile ti aspetta gratuitamente.

Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.

Articoli più letti

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N. 67 – aprile 2024
Magazine 66 – marzo 2024
Guide
Design

Collezionare la nuova arte fra due millenni

INVESTIRE IN BOND CON GLI ETF

I bond sono tornati: per anni la generazione di income e la diversificazione del rischio erano state erose dal prolungat...

Dossier, Outlook e Speciali
Più dati (e tech) al servizio del wealth
Il Trust in Italia