Come si determina la quota della pensione di reversibilità?

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La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto

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Tra gli elementi che rilevano per la determinazione della quota rientra anche il tempo della convivenza prematrimoniale

Sono numerose le circostanze che incidono sulla determinazione della quota di pensione di reversibilità

La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con una recente sentenza, n. 16960 del 14 giugno 2023, è intervenuta in materia di determinazione della quota della pensione di reversibilità.

Il caso di specie

La questione sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità involge il tema relativo alla determinazione delle quote della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione.

I criteri per la determinazione della quota

Come spiegano i giudici, la determinazione della quota va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del relativo matrimonio, anche alla luce di ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto.

Più in particolare, tra questi elementi occorre prendere in considerazione:

  • la durata delle convivenze prematrimoniali, essendo la convivenza “more uxorio” non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale
  • l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge
  • le condizioni economiche dei relativi aventi diritto.

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Il principio enunciato dalla Corte

Come hanno chiarito i giudici, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale”.

Quale valutazione deve effettuare il giudice per determinare le quote?

Come si evince dalla lettura della parte in diritto della pronuncia, il giudice deve tenere conto dell’elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma che, al contempo, non può divenire esclusivo e deve tenere conto di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.

Tuttavia, non tutti tali elementi, spiegano i giudici, devono concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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