Chi ha un amministratore di sostegno può fare testamento?

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Se non espressamente vietato dal provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno, il testamento redatto dal beneficiario è valido

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Testamento: chi può farlo e chi no

L’art.591, comma 1, del codice civile dispone che “possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge”, escludendo poi al secondo comma che siano capaci di fare testamento i minorenni, gli interdetti e coloro i quali, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Il beneficiario di amministrazione di sostegno: cosa prevede la legge

Ci si è dunque interrogati se il beneficiario di amministrazione di sostegno possa essere considerato un soggetto capace di redigere valido testamento o, al contrario, se debba essere considerato alla stregua dell’art. 591 c.c. un soggetto dichiarato incapace dalla legge.

Punto di partenza è l’art. 409, comma 1 del codice civile, “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”: in altre parole, il legislatore intende l’amministrazione di sostegno come una forma di protezione degli incapaci tailor-made, in grado di portare a un adeguato compromesso tra la necessità di assicurare tutela al soggetto debole e l’esigenza di non comprimere più del necessario l’autonomia del medesimo soggetto. Il principio di fondo, è, pertanto, che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva capacità per tutti quegli atti che non gli sono vietati.

Secondo argomento è che, per giurisprudenza ormai consolidata, l’art. 591, comma 2 del codice civile contiene un’indicazione che è tassativa di coloro che non possono testare: l’articolo in commento esclude la capacità di testare (oltre che per i minori di età) per i soli “interdetti per infermità di mente”, richiedendo per i “non interdetti” la prova della loro incapacità di intendere e di volere (per qualsiasi causa, anche transitoria) nel momento in cui fecero il testamento. E si ricorda che l’interdetto si ritiene un soggetto totalmente incapace, al contrario del beneficiario di amministrazione di sostegno che invece è pienamente capace salve le limitazioni contenute nel provvedimento di nomina.

Ulteriori argomentazioni si traggono dall’art. 411 c.c. Anzitutto, l’ultimo comma prevede che “il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente”.

Il giudice pertanto “può”, ma non deve, richiamare le disposizioni di legge che si riferiscono agli interdetti e inabilitati: se ne ricava, a contrario, che le medesime non vanno estese anche al beneficiario di amministrazione di sostegno se non sono richiamate, perché il giudice tutelare, non richiamandole nel decreto di nomina di amministratore di sostegno, ne ha escluso l’applicazione.

In aggiunta, il terzo comma del medesimo articolo prevede espressamente che “sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente”: lo stesso articolo, in altre parole, prende in considerazione l’eventualità che il beneficiario rediga testamento nei casi di cui sopra, decretandone la validità.

Conclusioni

In conclusione, con salvezza di diverse indicazioni contenute nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, si può concludere per la validità del testamento redatto dal beneficiario, che è titolare per le ragioni suesposte della capacità di testare.

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di Maria Cristiana Felisi

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Maria Cristiana Felisi è Of Counsel di Maisto e Associati. Ha sviluppato una particolare competenza nella consulenza ai clienti su aspetti di diritto privato e di famiglia, tra cui il diritto delle successioni, i trust, le fondazioni, la pianificazione successoria, real estate, societario e relativo contenzioso. È una mediatrice professionale per le imprese, un Family Officer qualificato in Italia e membro dell’International Bar Association (IBA). E’ iscritta all’albo degli avvocati di Milano dal 1992 ed è patrocinatrice davanti alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori.

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