Centro degli interessi e residenza fiscale: quale correlazione?

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Il luogo in cui sono ubicati i rapporti affettivi più stretti può dar vita a una presunzione di residenza

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Essere iscritto all’Aire non è, talvolta, sufficiente a dimostrare di essere fiscalmente residente all’estero

Il centro vitale degli interessi è il parametro che può fare la differenza rispetto all’individuazione della residenza fiscale di un soggetto

Essere iscritto all’Aire, l’anagrafe degli Italiani residenti all’estero, può non essere sufficiente per dimostrare che la propria residenza, dal punto di vista fiscale, è situata oltreconfine.
Ci sono, infatti, altri elementi che le autorità fiscali possono prendere in considerazione per presumere che in realtà la residenza non sia esclusivamente all’estero.
Uno degli elementi più importanti, a tal riguardo, e che l’Agenzia delle entrate considera per qualificare come fiscalmente residente in Italia un contribuente, sia pure iscritto all’Aire, è quello che riguarda il centro degli interessi vitali.

In buona sostanza, la residenza estera di un cittadino italiano iscritto all’Aire può essere messa in discussione degli uffici fiscali se emergono degli elementi che fanno presumere che il luogo degli interessi principali del contribuente è in realtà l’Italia.

Ad avviso della Corte di Cassazione, come messo in evidenza nella recente Ordinanza n. 8286 del 2022, la residenza italiana di un soggetto formalmente residente all’estero può e deve essere desunta anche da certificazioni non ufficiali ma idonee a rendere evidente il fatto che il soggetto in Italia ha la sede principale degli affari, degli interessi economici e dei rapporti affettivi.

A nulla perciò vale, come del resto è accaduto nel caso di specie, dimostrare la residenza estera attraverso certificazioni ufficiali o pubbliche: nel caso oggetto di sentenza, il contribuente pur sostenendo la propria residenza all’estero attraverso documenti ufficiali (ad esempio utenze) e pubblici (quali l’iscrizione a club socio-culturali), si è visto negare tale status e, al contrario, è stato considerato residente fiscalmente in Italia sulla scorta di elementi presuntivi.

Più nel dettaglio, la Corte, rilevando principi accolti dalla giurisprudenza di legittimità e da quella euro-unitaria, ha affermato che deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia per la maggior parte dei periodo d’imposta il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle relazioni personali.

Ciò che può fare la differenza per quanto concerne la residenza fiscale è la presenza di elementi idonei a far presumere che, al di là dell’aspetto formale, il soggetto in realtà passi il suo tempo in Italia, come dimostrato, ad esempio, dall’acquisto di beni immobili, dal fatto che in Italia gestisca i propri affari e che in Italia sia collocata la sua famiglia.

I giudici di Cassazione, sottolineano che la Corte di Giustizia europea ha più volte ribadito l’importanza della verifica dell’ubicazione del centro di interessi principali, quale luogo abituale della gestione degli interessi medesimi, che sia riconoscibile a terzi.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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