Carried interest: profili fiscali dei managements incentives

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Ove non sia soddisfatto uno dei requisiti previsti, la qualificazione fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari rafforzati quali reddito di capitale o diverso non opera ope legis

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Per i manager e dipendenti, l’extra rendimento derivante dai carried interest viene qualificato come reddito di capitale o reddito diverso di natura finanziaria (invece che reddito da lavoro)

L’attribuzione di carried interest risponde, anche, all’esigenza di condividere il rischio di impresa e accomunare la posizione dei manager a quella degli altri soci

Gli amministratori e i top manager vengono remunerati in diversi modi: mediante pagamenti fissi, che prescindono dai risultati raggiunti o, ancora (tra i diversi metodi), mediante carried interest.
Questi ultimi, vengono concessi per incentivare le prestazioni dei ruoli apicali nonché al fine di condividere il rischio di impresa e stimolare la responsabilizzazione nelle scelte intraprese.
In linea generale, i carried interest, conosciuti anche come strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, sono proventi erogati dai Fondi di investimento a favore dei propri amministratori (talvolta dei dipendenti) in funzione dell’attività da questi prestata: essi comportano una partecipazione agli utili più che proporzionale rispetto a quelli degli altri investitori, in ragione del fatto – tra le altre cose – che spesso sono soggetti a temporanei vincoli alla trasferibilità e perché spesso assumono rilevanza solo se gli investimenti concretizzano risultati economici al di sopra di una pre-individuata soglia (hurdle).

In buona sostanza, i proventi si configurano nel diritto a percepire una parte dell’utile complessivo generato dall’investimento in misura più che proporzionale all’investimento stesso.

Dal punto di vista fiscale, a fronte della disciplina introdotta a partire dal 2017 (Dl. 50/2017, conv. In L. 96/2017), i proventi derivanti dalla partecipazione a società o fondi di investimento, se attribuiti agli amministratori degli stessi, dunque percepiti dai manager, si qualificano alla stregua di una remunerazione della partecipazione al capitale di rischio e come tali sono inquadrabili quali redditi di capitale o redditi diversi.

L’articolo 60 del D.l. n. 50/2017, esclude, infatti, che essi ricadano nella definizione di redditi di lavoro dipendente o assimilati. La norma, sul punto, stabilisce che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società o a soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.

Una simile qualificazione reddituale configura senz’altro un’agevolazione fiscale di non poco conto, alla luce del fatto che – a differenza dei redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione ordinaria progressiva Irpef, con aliquote progressive fino al 43% – i proventi finanziari, godono di una tassazione sostitutiva al 26%.

La ratio che giustifica l’esclusione di tali proventi dall’alveo dei redditi da lavoro dipendente può essere rintracciata già a partire dalla posizione da tempo assunta dall’Agenzia delle entrate, ad avviso della quale la partecipazione agli utili non è correlata all’esistenza del rapporto di lavoro. Quest’ultimo, infatti, può cessare indipendentemente dal fatto che il beneficiario rimanga in possesso, o meno, delle azioni.

Il richiamato art. 60 del succitato decreto, opera pertanto una presunzione legale sulla qualificazione reddituale di detti proventi, che si integra al ricorrere di taluni requisiti.

In questi termini, l’assimilazione dei proventi ai redditi di natura finanziaria sussiste se: a) l’impegno di investimento della generalità dei managers comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo effettuato; b) se le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono mantenuti dai dipendenti e amministratori, o eredi, per almeno 5 anni o fino al cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione; c) se il diritto ai proventi è postergato rispetto a tutti gli altri soci o partecipanti; d) se le partecipazioni dei manager sono possedute in fondi, enti o società detenuti nel territorio dello Stato o istituiti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.

E invero, è opportuno comprendere, alla luce dei più recenti orientamenti di prassi, se in mancanza di uno dei suddetti requisiti la presunzione – che consente di beneficare del regime agevolato – possa comunque operare.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate è entrata nel merito della questione con la risposta a interpello n. 710/2021. Più nel dettaglio, l’Ufficio si è speso circa la possibilità di applicare il regime agevolato ex art. 60 del DL 50/2017 ai carried interest (diritti patrimoniali rafforzati) anche quando destinati a manager che possiedono un investimento complessivo inferiore all’1%.

In effetti, come evidenziato dall’Agenzia, se – come nel caso di specie – il requisito dell’ “impegno minimo di investimento” non risulta integrato la qualificazione fiscale favorevole dei proventi, in quanto considerati redditi diversi o di capitale, non opera ope legis.

In siffatto scenario, ai fini dell’individuazione della natura reddituale dei proventi, sarà necessario procedere con l’analisi delle caratteristiche dell’investimento. Se risultano rispettati gli altri requisiti richiesti dalla norma agevolativa e dalla valutazione complessiva degli elementi caratterizzanti l’investimento e, se si conclude che la remunerazione percepita dai managers non ha la funzione di integrare la retribuzione ordinaria, i proventi potranno essere fiscalmente inquadrati tra i redditi di capitale o tra i redditi diversi.

Ciò che in particolare rileva, conclude l’Agenzia delle entrate, è che a seguito di una verifica concreta e puntuale della natura dei proventi sia possibile desumere in modo evidente la sussistenza di un allineamento di interessi e rischi tra management e investitori; nel senso di riscontrare una comune assunzione e condivisione del rischio societario.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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