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Realizzare, su edifici esistenti, interventi volti al contenimento dei consumi energetici consente di beneficiare di una detrazione d’imposta delle spese sostenute
Adibire un immobile a studio professionale impedisce al contribuente di godere delle agevolazioni previste per la ristrutturazione edilizia e l’efficientamento energetico
Pertanto, non possono essere considerate idonee a integrare i requisiti richiesti dall’agevolazione le opere realizzate su edifici o su parti di edifici non residenziali.
Osserva l’Agenzia che – come ribadito nella circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 – è possibile godere della detrazione d’imposta anche laddove gli interventi attuati dal contribuente siano eseguiti su un immobile non residenziale ma a condizione che all’interno del provvedimento che autorizza i lavori risulti che questi stessi comporteranno il cambio di destinazione d’uso del fabbricato da non residenziale in abitativo.
In mancanza della possibilità di fruire di questa agevolazione, sarà invece, continua l’Agenzia, possibile fruire dell’ecobonus (ex art.14 decreto n. 63/2013) in quanto questo strumento garantisce la detrazione anche per interventi realizzati su immobili non abitativi.
Altrimenti detto, il cambio di destinazione d’uso se, per un verso, fa perdere il diritto a godere delle detrazioni previste per il recupero edilizio, per un altro verso, lascia impregiudicata la possibilità di fruire dell’ecobonus.

