Brexit: direttive comunitarie e fusioni cross border

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Quali conseguenze ha la Brexit sulle direttive comunitarie sinora applicate in tema di interessi, royalty e dividendi? Come cambiano le regole per le operazioni transfrontaliere?

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In base all’accordo di recesso tra Regno Unito e Unione Europea stipulato il 18 ottobre 2019, fino al 31 dicembre 2020 si applicavano al Regno Unito il trattato sull’Unione europea (Tue), il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e i principi generali del diritto dell’Unione.

Dal 1° gennaio 2021, invece, il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea ed è dunque qualificabile quale “Paese terzo” rispetto alla Ue.

Numerosi sono gli effetti fiscali della Brexit che gli operatori e i consulenti si trovano a gestire dallo scorso 31 dicembre: cambiano le regole in tema di Iva e dazi, cessa il diritto delle società inglesi di poter beneficiare dell’esenzione da ritenuta prevista dalle direttive europee sinora applicabili in tema di interessi, royalty e dividendi, mutano le regole per le operazioni societarie transfrontaliere.

In particolare, l’articolo 26-quater  del Dpr 600/1973, introdotto in recepimento della direttiva 2003/49/Ce del 3 giugno 2003, meglio nota come direttiva “interessi-royalty”, garantisce l’esenzione da imposizione sugli interessi e sui canoni corrisposti da imprese residenti in Italia nei confronti di consociate residenti in Stati membri dell’Unione europea.

Dallo scorso 1° gennaio, quindi, con riferimento ai pagamenti di interessi/royalty corrisposti a soggetti fiscalmente residenti nel Regno Unito, in assenza di accordi specifici siglati con l’Unione europea per la disciplina dei rapporti reciproci al termine del periodo transitorio, l’esenzione di cui all’articolo 26-quater del Dpr n. 600/1973 non trova più applicazione.

Allo stesso modo, le società inglesi non possono più fruire dell’esenzione da ritenuta sui dividendi corrisposti dalle società “figlie” italiane prevista dalla direttiva 2011/96/Ue.

L’articolo 27-bis del Dpr 600/1973, introdotto in recepimento di tale direttiva, prevede – al ricorrere di determinate condizioni – l’esenzione da ritenuta operata in Italia sui dividendi percepiti dalle società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 10% del capitale della società di capitali italiana che distribuisce gli utili.

Vi è di più. Non sarà più applicabile neppure la ritenuta (ridotta) dell’1,20% prevista dall’articolo 27, comma 3-ter del Dpr 600/1973 per gli utili distribuiti alle società residenti in Stati Ue (o Eea).

Quanto alle operazioni societarie cross-border, a partire dal 1° gennaio 2021 le operazioni di fusione, scissione (anche parziale), conferimento d’attivo e scambio di azioni tra società Uk e società appartenenti all’Eea non seguono più le regole introdotte dalla direttiva 2009/133/Ce sinora applicate. Di conseguenza, gli artt. 178 Tuir e ss., che contengono la disciplina dettata dalla citata direttiva, non possono più essere applicati qualora l’operazione transfrontaliera coinvolga una società Uk.

Tali operazioni cross-border, pertanto, non potranno più avvenire in regime di “neutralità” fiscale, con tassazione differita al momento dell’effettivo realizzo, ma, al contrario, potrebbero implicare l’emersione di plusvalenze tassabili in capo alle società partecipanti all’operazione. Restano salve solo le fusioni cross-border perfezionatesi entro la fine dello scorso anno.

Questi temi ci inducono a riflettere sulla portata degli effetti della Brexit in ambito fiscale che potranno avere ripercussioni sui gruppi transnazionali con holding o subsidiary residenti nel Regno Unito. A tale riguardo, i diversi operatori di settore saranno chiamati ad operare attente valutazioni sulla attuale struttura della catena del controllo del gruppo, piuttosto che sulla articolazione della supply chain, soprattutto in presenza di società “captive(deputate all’erogazione di servizi in forma centralizzata) che accentrano presso di sé la titolarità di IP e/o la tesoreria del gruppo.

 

Articolo scritto in collaborazione con Christian Viceconte e Clemente Tamburini, dottori commercialisti di Lca Studio Legale


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di Emanuela Rollino

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Dottore commercialista e revisore legale, partner di Lca studio legale e membro dei dipartimenti tax, asset protection e arte, è specializzata in tutte le tematiche relative alla fiscalità d’impresa e ha competenze specifiche in tema di monitoraggio fiscale e regolarizzazione di patrimoni detenuti all’estero; trasferimenti di residenza fiscale e regimi fiscali agevolativi connessi; gestione, protezione e trasferimenti di patrimoni tra generazioni, anche in differenti giurisdizioni.

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