Bonus prima casa: le novità della disciplina

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La nuova disciplina interviene sugli acquisti agevolati effettuati dal contribuente emigrato all’estero

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La nuova normativa non prende in considerazione la cittadinanza dell’acquirente ed è applicabile sia ai cittadini italiani che agli stranieri

Il decreto 69/2023 ha apportato delle modifiche alla disciplina che regola le agevolazioni per l’acquisto della prima casa

Il legislatore per uniformare la disciplina domestica a livello europeo a seguito di una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea, ha apportato delle modifiche alla disciplina che regola le agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Più nel dettaglio, la novella fa riferimento agli acquisti effettuati da parte di soggetti trasferiti all’estero per motivi di lavoro.

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La modifica della disciplina

L’art. 2 del suddetto decreto prevede che:

  • se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento può godere delle agevolazioni “prima casa” per gli immobili situati nel territorio dello Stato, senza per questo essere tenuto ad avere o spostare la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione agevolata.

Quali sono le condizioni necessarie per fruire del beneficio?

Fermo quanto sopra, al cittadino emigrato è comunque richiesto, ai fini della fruizione dell’agevolazione, di non risultare titolare di altre abitazioni site nel medesimo Comune in cui intende acquistare l’abitazione.

Il cittadino emigrato all’estero può perciò acquistare l’immobile senza tener conto del requisito della sua residenza né dell’ubicazione dell’immobile, il quale può trovarsi o meno nel Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto acquirente.

La nuova disciplina, in relazione all’acquisto agevolato compiuto dal contribuente emigrato all’estero per ragioni di lavoro, stabilisce che:

  • l’acquirente deve aver risieduto oppure svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni
  • l’immobile deve essere situato nel Comune di nascita oppure nel Comune in cui lo stesso soggetto aveva la residenza o svolgeva l’attività prima del trasferimento all’estero.

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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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