Aziende: ok accertamento per contabilità parallela

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Le operazioni svolte dall’Agenzia delle entrate hanno portato all’emersione di una contabilità parallela che non trovava nessun genere di riscontro con quella ordinaria

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Il caso in esame è la storia di una società di capitali che impugna un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva proceduto alla rideterminazione del reddito d’impresa originariamente dichiarato

Questo viene fatto dato che dall’analisi effettuata era stata rinvenuta documentazione extracontabile che conteneva delle prestazioni di lavoro dipendente, non coincidenti con quanto dichiarato nei modelli unico e negli studi di settore

La documentazione trovata in merito a prestazioni di lavoro dipendente svolte irregolarmente, che non coincidono con quanto dichiarato nei modelli unici e dagli studi di settore sono una prova dell’esistenza di una contabilità parallela, che rende del tutto inattendibile la documentazione rivenuta presso la sede del contribuente. Questo quanto deciso dalla cassazione nella sentenza n.10138/2020.

Il caso

Una società di capitali impugna un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva proceduto alla rideterminazione del reddito d’impresa originariamente dichiarato, per l’anno d’imposta 2004, dato che dall’analisi effettuata era stata rinvenuta documentazione extracontabile che conteneva delle prestazioni di lavoro dipendente, non coincidenti con quanto dichiarato nei modelli unico e negli studi di settore.
La Ctp di Frosinone accoglie il ricorso emettendo una sentenza che successivamente venne, confermata anche dalla Ctr del Lazio, la quale rigettava quanto proposto dall’Agenzia delle entrate dato che l’appellante, a detta dei giudici di secondo grado, non era stata in grado di avvalorare la correlazione tra maggiori ricavi desunti dagli studi di settore e incremento reddituale accertato.
Elementi  che non potevano essere portati alla luce dal ricalcolo induttivo delle percentuali né da quanto trovato nella sede del lavoro.
L’Agenzia delle entrate impugna però questa decisione e ricorre in Cassazione

La cassazione

La cassazione ha accolto il ricorso proposto dell’Amministrazione fiscale. La Corte ha ribadito il principio secondo il quale l’indicazione, nella documentazione extracontabile, di lavoro “in nero” costituisce un corretto elemento probatorio provvisto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. I giudici richiamano anche la nozione di scritture contabili. In questo possono essere presenti tutti quei documenti che annotino, in chiave quantitativa, singole operazioni d’impresa.

Nel caso in esame l’Amministrazione ha scoperto l’esistenza di documentazione extracontabile, dove erano annotate una serie di retribuzioni in nero, dato a seguito di un lavoro svolto in maniera irregolare.  A questo si aggiunge la presenza di una contabilità ufficiale che non corrisponde a quella “ritrovata”
E dunque la cassazione ha ritenuto che la Ctr del Lazio, nell’esame del merito, avesse tralasciato di valutare appieno gli elementi indiziari esposti dall’Agenzia delle entrate. Inoltre, è stato evidenziato che l’analisi dei giudici di secondo grado si è limitata a ritenere applicabili le sole valutazioni in tema di studi di settore, tralasciando il valore probatorio dei brogliacci ed il loro contenuto.
E dunque le operazioni svolte dall’Agenzia delle entrate avevano portato all’emersione di una contabilità parallela che non trovava nessun genere di riscontro in quella ordinaria. La cassazione ha dunque ribaltato quanto detto precedente accogliendo e dando ragione all’operato dell’Amministrazione finanziaria


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di Giorgia Pacione Di Bello

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