Arretrati dell’assegno di mantenimento: si applica la tassazione separata

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Si applica la tassazione separata agli emolumenti arretrati riferiti all’assegno di mantenimento

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La rivalutazione dell’assegno periodico segue la tassazione separata 

Agli emolumenti arretrati riferiti all’assegno di mantenimento, riferibili ad anni precedenti, percepiti per sentenze, accordi collettivi o altri fatti estranei alla volontà delle parti, si applica la tassazione separata.

In questo modo si esclude la possibilità di scegliere l’anno di imposta dove far tassare i proventi.

In buona sostanza (ed è questo uno dei principi ricavabili dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 3485 del 2023) ad avviso dei giudici della Suprema Corte gli arretrati dovuti in seguito alla rivalutazione dell’assegno periodico corrisposto dall’ex coniuge, percepiti in unica soluzione, sono da sottoporre a tassazione separata ex art. 17 del TUIR.

Nel caso di specie, un contribuente dopo aver adito il giudice chiedeva la revisione dell’importo dell’assegno di mantenimento, ottenendo altresì pronuncia di condanna favorevole con la quale l’ex partner veniva condannato al pagamento in un’unica soluzione degli arretrati rivalutati su ordine del giudice. 

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Tassazione separata

La disciplina di cui all’art. 17 Tuir, prevede che l’imposta si applica separatamente, tra gli altri, sui seguenti redditi:

  • trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente
  • altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni
  • emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti
  • indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto
  • le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
  • indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale corrisposti anticipatamente
  • indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone
  • indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili
  • indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva
  • plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni
  • indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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