L’Agenzia delle entrate sul ruolo della società fiduciaria

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Alla società fiduciaria deve essere conferito l’incarico di amministrazione per esercitare il ruolo di sostituto d’imposta. Questo consente di beneficiare dell’esonero dalla disciplina sul monitoraggio fiscale degli investimenti e attività finanziarie estere.

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Non sono frequenti gli interventi dell’Agenzia delle Entrate nei quali si accenni all’utilità e alle funzioni della società fiduciaria. Recentemente, però, è stato pubblicato un intervento diretto a promuovere l’utilizzo del mandato fiduciario quale circostanza esimente degli adempimenti connessi alla normativa in tema di monitoraggio fiscale, ai sensi del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4. Il documento è la risposta all’istanza di interpello n. 693 del 2021 in cui un contribuente pone un problema interpretativo.
Nell’istituire, in qualità di disponente, un trust di diritto estero, irrevocabile e discrezionale, in cui sarebbero stati indicati anche i beneficiari, il contribuente si chiede se sussista l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, da parte dei beneficiari, residenti fiscali in Italia, di un istituendo trust “non fittizio e discrezionale e fiscalmente residente all’estero”. L’istante, anticipando la riposta dell’Agenzia, chiedeva in dettaglio se “l’incarico a una società fiduciaria residente… avente ad oggetto i flussi reddituali e i proventi eventualmente percepiti dai beneficiari, può comportare l’esonero dalla compilazione del citato Quadro RW”?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è chiara: i soggetti obbligati a tali adempimenti sono non solo i possessori formali dei beni situati all’estero, ma anche coloro individuati come “i titolari effettivi”. Intendendosi per titolare effettivo “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”. L’Agenzia continua e precisa che già in passato, con il provvedimento del 23 dicembre 2013, n. 38/E, aveva evidenziato che, in caso di detenzione di attività estere per il tramite di entità giuridiche, quali i trust, i beneficiari sono tenuti a dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa. Ciò trova applicazione sia nel caso in cui i beni siano detenuti da entità residenti in Italia e sia se siano detenuti da entità residenti all’estero.

La normativa individua anche alcuni casi di esenzione: gli obblighi dichiarativi non sussistono qualora i beni vengano affidati in gestione o in amministrazione a intermediari finanziari residenti fiscali italiani qualora “i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi”. L’esonero è previsto, quindi, a condizione che i redditi di natura finanziaria siano stati assoggettati a tassazione attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva, nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito, o delle imposte sostitutive e delle ritenute a titolo d’imposta o d’acconto.

Il riferimento al ruolo della società fiduciaria è conseguenziale. Con il mandato fiduciario, il fiduciante conferisce alla società fiduciaria l’incarico di amministrare i beni situati all’estero, ovvero di conferire un mandato finalizzato alla conservazione e allo sfruttamento del patrimonio amministrato, intervenendo anche nei flussi reddituali rivenienti dallo stesso. La società fiduciaria è l’unica società autorizzata dal Mise a gestire per conto terzi i beni, siano essi valori mobiliari, opere d’arte, immobili, partecipazioni societarie situati all’estero. Pertanto, dal provvedimento di prassi, si evidenzia come per l’Agenzia delle Entrate, per poter beneficiare dall’esonero dalla disciplina sul monitoraggio fiscale degli investimenti e attività finanziarie estere, sia necessario conferire a una società fiduciaria l’incarico di amministrazione, in modo da poter esercitare l’attività di sostituto d’imposta sui flussi reddituali conseguiti. Laddove l’attività di sostituto d’imposta non possa essere svolta dalla società fiduciaria, viene meno il diritto all’esonero degli obblighi dichiarativi.

 

(Articolo tratto dal magazine We Wealth di dicembre 2021)


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di Elio Macchia

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Dopo aver prestato la propria attività professionale in uno studio tributario internazionale ha collaborato con Unione Fiduciaria S.p.A. nell’ambito della pianificazione successoria e degli strumenti di protezione del patrimonio. Dal 2016 è legal counsel nella società fiduciaria Crossfid S.p.A. e amministratore delegato di una Trust Company Italiana.

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